Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
4.18 Materie plastiche, loro monomeri e additivi (all. 2.9)
Al numero 4 capoverso 2 vengono modificate le disposizioni concernenti l’etichettatura particolare per i preparati e gli oggetti contenenti PVC riciclato nonché per i preparati contenenti diisocianato di metilendifenile, in modo tale che viene stabilito come requisito minimo che l’informazione e le diciture devono essere formulate soltanto nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo della fornitura. Resta comunque possibile un’etichettatura in due o più lingue ufficiali come nel diritto vigente.
4.19 Prodotti refrigeranti (all. 2.10)
L’allegato 2.10 è stato completamente rielaborato a seguito dello sviluppo dello stato della tecnica. Per gli accertamenti preliminari relativi allo stato della tecnica è stato creato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle associazioni di categoria, dei Cantoni, delle autorità federali e da esperti indipendenti.
Le definizioni di cui al numero 1 vengono integrate e precisate. In particolare, al numero 5 viene data concretezza secondo la prassi corrente all’attuale equiparazione tra la ristrutturazione e l’immissione sul mercato. Ora viene reso possibile anche l’adeguamento di impianti esistenti per aumentarne l’efficienza o ridurre le emissioni totali. Inoltre, l’elenco delle applicazioni di refrigerazione è stato integrato con l’introduzione della nuova definizione di «surgelazione», che è rilevante per la modificata regolamentazione di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b.
I vigenti divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 concernenti le apparecchiature e gli impianti che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria vengono integrati secondo lo stato della tecnica con:
un divieto concernente gli apparecchi frigoriferi e i congelatori nel settore commerciale
(ora lettera b): in questo ambito di impiego sono disponibili sul mercato alternative senza prodotti refrigeranti stabili nell’aria per tutti gli impieghi (rapporto dell’Ufficio federale dell’energia42, indagine dell’UFAM nell’ottobre 2017 presso varie aziende produttrici). Per consentire alle imprese di manutenzione di effettuare i necessari adeguamenti è previsto un periodo di transizione: il divieto di importazione e di prima immissione sul mercato dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2020, contemporaneamente al divieto di immissione sul mercato nell’UE degli apparecchi che utilizzano un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra relativo (global warning potential, GWP) superiore a 250043; il divieto di fornitura a terzi dovrà entrare in vigore il 30 giugno 2020;
un divieto concernente gli elettrodomestici con pompe di calore, in particolare
deumidificatori e asciugatrici (nuovo alla lettera c) purché, secondo lo stato della tecnica, esistano alternative: per una migliore comprensione, in questo ambito di impiego viene ampliata l’attuale denominazione «deumidificatori»44. Tuttavia, oggi per tutti i divieti vige ancora la deroga di cui al numero 5 capoverso 3, poiché, secondo accertamenti attuali concernenti l’impiego di prodotti refrigeranti stabili nell’aria in questi apparecchi, lo stato della tecnica non ha subito variazioni significative. Ma secondo le stime di alcune aziende, nei prossimi anni la situazione potrebbe cambiare;
un divieto per gli impianti di refrigerazione mobili per il trasporto di merci (ora alla lettera f),
purché, secondo lo stato della tecnica, esistano alternative: secondo accertamenti attuali
42 Steckerfertige Gewerbekühlgeräte:: Aktuelle Situation, Sparpotenziale, Empfehlungen für Massnahmen. Ufficio federale dell’energia UFE, 28 luglio 2015 (non disponibile in italiano)
43 Regolamento (UE) n. 517/2024, allegato III. Dal 1° gennaio 2022 il divieto di immissione sul mercato si applica nell’UE anche agli apparecchi contenenti prodotti refrigeranti con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150.
44 Secondo il verbale della riunione del 29 ottobre 2004 tra l’UFAM (al tempo UFAFP) e varie parti interessate, questa definizione comprende i seguenti apparecchi: «apparecchi pronti all’uso con circuito del prodotto refrigerante chiuso come: asciugatrici a ricircolo d’aria ambiente, asciugatrici a pompa di calore, essiccatori a pompa di calore per biancheria e vestiti, deumidificatori». 31/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715