Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

4.15.2 Sostanze stabili nell’aria

Le attuali disposizioni concernenti l’etichettatura particolare per i contenitori contenenti sostanze stabili nell’aria (n. 4.3) vengono adeguate alle corrispondenti norme del regolamento F-Gas europeo11. Ciò facilità il libero commercio dei relativi prodotti. Affinché le aziende svizzere abbiano tempo sufficiente per adeguare l’etichettatura è previsto un periodo di transizione di un anno (fino al 31 maggio 2020), durante il quale è ammessa l’etichettatura sia secondo il diritto previgente che secondo il nuovo diritto (n. 6).

4.15.3 Altre modifiche

Altre modifiche nell’allegato 2.3 riguardano i requisiti concernenti le lingue nell’etichettatura particolare per le pitture contenenti eteri glicolici DEGBE, gli adesivi di contatto contenenti cicloesano e gli svernicianti contenenti diclorometano. I requisiti vengono ridotti in modo tale che le etichette devono essere formulate soltanto nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo della fornitura. Resta comunque possibile un’etichettatura in due o più lingue ufficiali come nel diritto vigente.

4.16 Biocidi (all. 2.4)

4.16.1 Deroghe al divieto d’impiego per il legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame

Per motivi di protezione della salute e dell’ambiente, dal 2001 l’impiego di legname che è stato trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame è consentito solo per poche eccezioni. Ciò è dovuto al fatto che l’unico principio attivo attualmente consentito nei prodotti per la protezione del legno, il creosoto, è classificato come cancerogeno, mutageno, persistente, bioaccumulativo e tossico. A seguito di questa classificazione, il creosoto adempie i requisiti per un candidato alla sostituzione di cui all’articolo 10 capoverso 1 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il creosoto è quindi un principio attivo da sostituire secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera h dell’OBioc e, di conseguenza, i prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame possono essere autorizzati solo se non esistono alternative idonee.

Per questa ragione, con la nuova regolamentazione devono essere abrogate le deroghe per il legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame destinato ai seguenti impieghi: opere di consolidamento del suolo e di protezione dalle valanghe, pareti antirumore, opere di consolidamento di strade e sentieri, basi dei tralicci e altri impianti aventi scopo simile. Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame che adempiono i requisiti di cui all’allegato 2.4 numero 1.3 capoverso 1 ORRPChim può essere ora utilizzato solo per i binari ferroviari.

Questa modifica non ha alcun effetto nella pratica, poiché da febbraio 2017 i prodotti per la protezione del legno sono autorizzati solo per il trattamento di traversine per strade ferrate. Prima di questa decisione di autorizzazione è stato constatato che in Svizzera non viene più trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame legname destinato ad altri impieghi attualmente ancora consentiti in deroga. Per i tralicci, le opere di consolidamento del suolo e di protezione dalle valanghe, le opere di consolidamento di strade e le pareti antirumore si possono utilizzare legnami non trattati o trattati con altri prodotti per la protezione del legno. Inoltre sono disponibili alternative composte da altri materiali. Per gli impieghi che non saranno più autorizzati sono previsti periodi di transizione. I divieti d’impiego non si applicano al legno trattato che è stato fornito fino al 1° giugno 2019 e la cui utilizzazione è prevista entro il 1° giugno 2021 per uno degli impieghi non più autorizzati in futuro.

La permanenza in vigore della deroga per i binari ferroviari è al momento giustificata. Anche se oggi per i nuovi impianti e le grandi ristrutturazioni di binari ferroviari vengono prevalentemente impiegate traversine in calcestruzzo o in acciaio, in determinate situazioni non si può ancora rinunciare alle traversine di legno. Tra queste vi sono gli scambi, gli

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