Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
essi destinati beneficiano di una deroga se prima del 1° giugno 2022 sono stati rilasciati certificati di omologazione, concesse approvazioni di progetto o rilasciati certificati di aeronavigabilità (n. 5 lett. a n. 2)36. Per quanto concerne i veicoli a motore e i componenti ad essi destinati, il divieto non si applica ai veicoli che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS prima del 1° giugno 2024 (n. 5 lett. a n. 3). Inoltre viene data la possibilità di riparare componenti di aeromobili e veicoli a motore contenenti ftalato difettosi con pezzi di ricambio contenenti ftalato (n. 5 lett. a. n. 4)37. Per tutti gli altri oggetti, il divieto di cui al numero 5 lettera b non si applica se sono immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2022.
La raccomandazione del SEAC contiene al capitolo B.3.331 una dettagliata analisi costibenefici che tiene conto di vari fattori. La Commissione europea non ha rilasciato autorizzazioni per l’impiego di ftalati per la fabbricazione di oggetti contenenti ftalati che rientrano nel campo di applicazione della restrizione proposta. Pertanto, in Europa (e anche in Svizzera, dove vige la stessa situazione), questa regolamentazione restrittiva interessa esclusivamente gli oggetti importati da Stati terzi. Il SEAC sottolinea che i vantaggi risultanti dalle misure proposte (prevenzione di nuovi casi di infertilità) superano i costi derivanti dall’introduzione della regolamentazione e che le misure sono giustificate anche dal punto di vista socioeconomico. Non vi è alcun motivo per presumere che in Svizzera il rapporto costibenefici della nuova normativa proposta non sia altrettanto vantaggioso come nell’UE.
4.14 Silossani ciclici, D4 e D5 (all. 2.2)
I silossani ciclici ottametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2) e decametilciclopentasilossano (D5, n. CAS 541-02-9) adempiono i criteri per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (D4), rispettivamente molto persistenti e molto bioaccumulabili (D4 e D5) di cui all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH)18. I silani sono prodotti in grandi quantità e impiegati principalmente come monomeri nella fabbricazione di polimeri siliconici, ma trovano impiego anche nei prodotti cosmetici, principalmente in quelli che rimangono sul corpo dopo l’applicazione (leave-on), ma anche in quelli che dopo l’applicazione vengono nuovamente eliminati (rinseoff o wash-off). Il presente progetto di restrizione del D4 e del D5 è teso a proteggere gli organismi acquatici contro un’esposizione al D4 e al D5 e, pertanto, interessa unicamente i prodotti cosmetici lavabili. Nonostante tassi di eliminazione delle sostanze superiori al 90 per cento negli impianti di depurazione delle acque tramite volatilizzazione nell’aria e adsorbimento nei fanghi di depurazione, le stime effettuate nell’UE hanno evidenziato che, a causa dell’elevato consumo (in particolare di D5) nei prodotti wash-off, si verificano immissioni non trascurabili di questa sostanza vPvB nelle acque. L’inclusione del D4 è volta a evitare che il D5 sia sostituito con il D4.
Dal punto di vista sostanziale, le previste restrizioni per il D4 e il D5 (n. 2 cpv. 6) corrispondono a quelle del regolamento (UE) 2018/3538, che modifica l’allegato XVII del regolamento REACH18. L’attuale titolo dell’allegato 2.2 «Prodotti di pulizia e disodorizzanti» viene modificato e diventa «Prodotti di pulizia, disodorizzanti e cosmetici». Le restrizioni per il D4 e il D5 dovranno entrare in vigore il 1° giugno 2021.
La valutazione d’impatto della regolamentazione effettuata nell’UE comprende i costi per i materiali grezzi, la riformulazione dei prodotti e le perdite di benessere derivanti dal ridotto
36 Per «aeromobile civile» si intende un aeromobile prodotto conformemente a un certificato di omologazion e rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 o con un'’approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell’Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all’allegato 8 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (n. 1 cpv. 5 progetto all. 1.18)
37 Per l’impiego di ftalati per la fabbricazione dei pezzi di ricambio si applicano le disposizioni dell’allegato 1.17 ORRPChim.
38 Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»), GU L 6 dell’11.1.2018, pag. 45. 27/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715