Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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I metalli preziosi o le pietre preziose possono essere commerciati anche sotto forma di materie prime ai sensi della LRD28. Il commercio di materie prime viene considerato attività di intermediazione finanziaria esclusivamente se viene svolto per conto di terzi29. Qualora venga eseguito per conto proprio non rientra nell’attività di intermediazione finanziaria e, in tal caso, vengono applicate le regole vigenti per i commercianti relative alle transazioni in contanti a partire da 100 000 franchi. L’abbassamento del valore soglia per i pagamenti in contanti a 15 000 franchi è rilevante per il commercio di materie prime solo se i metalli preziosi o le pietre preziose vengono commerciati sotto forma di materiali non lavorati e quindi materie prime.
1.2.3 Verifica dei dati dell’avente economicamente diritto
1.2.3.1 Situazione iniziale Regolamentazione vigente ai sensi della LRD e del CP
L’articolo 4 LRD stabilisce che l’intermediario finanziario accerti, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l’avente economicamente diritto. L’articolo 305tercapoverso 1 CP commina, inoltre, una pena a chi non adempie tale obbligo. Viene punito segnatamente chi omette di accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l’identità dell’avente economicamente diritto.
Standard del GAFI e quarta valutazione del GAFI relativa alla Svizzera
La Raccomandazione 10 lettera b dello standard del GAFI richiede letteralmente l’accertamento dell’avente economicamente diritto e l’adozione di misure adeguate per verificarne l’identità al fine di accertarsi che il soggetto identificato corrisponda effettivamente all’avente economicamente diritto. Le relative disposizioni d’esecuzione stabiliscono, inoltre, che una tale verifica venga eseguita sulla base di informazioni o dati significativi ottenuti da fonti affidabili. Nell’ambito della verifica dell’efficacia delle prescrizioni, il rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera stilato dal GAFI riconosce che gli intermediari finanziari adottino misure per accertarsi della plausibilità dei dati relativi all’avente economicamente diritto. In tale sede applicano un approccio basato sul rischio e si fondano sulle proprie conoscenze relative al profilo cliente, a informazioni pubbliche ed eventualmente indicazioni di un ufficio esterno. Pertanto nel rapporto sulla valutazione non viene criticata tanto la conformità della prassi degli intermediari finanziari alle raccomandazioni del GAFI, quanto il fatto che oltre all’obbligo di accertamento formale non sussistano basi normative esplicite e quindi nessun obbligo generale di procedere a una verifica materiale sistematica dei dati. Tale mancanza si ripercuote su diversi requisiti della Raccomandazione 10 e, di conseguenza, influisce sul relativo giudizio complessivo, che risulta insufficiente. Ha altresì conseguenze su altre raccomandazioni significative, in particolare nell’ambito della trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Raccomandazioni 24 e 25). La misura proposta assume pertanto particolare importanza.
1.2.3.2 Soluzione proposta
Per rispondere alla critica del GAFI relativa alla mancanza di una pertinente base giuridica si propone di modificare il testo della LRD in modo che l’obbligo di verifica dell’avente economicamente diritto acquisisca una base legale esplicita.
1.2.4 Aggiornamento dei dati dei clienti
1.2.4.1 Contesto Regolamentazione vigente ai sensi della LRD
L’articolo 5 LRD prevede l’obbligo di rinnovare l’accertamento di taluni dati raccolti dagli intermediari finanziari nell’ambito degli obblighi di diligenza. Quest’obbligo conosce però due limiti.
28 Art. 2 cpv. 3 lett. c LRD.
29 Art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1 lett. c e d ORD.