Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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che esercitano un’attività a titolo professionale. In caso di pagamento in contanti pari o superiore a 100 000 franchi, questi ultimi sono tenuti a rispettare determinati obblighi di diligenza ai sensi della LRD ogniqualvolta il pagamento non venga eseguito tramite un intermediario finanziario. Questa disposizione riguarda anche i commercianti che trattano metalli preziosi e pietre preziose purché non vengano già considerati intermediari finanziari (cfr. art. 2 cpv. 3 LRD). Con la disposizione introdotta nel 2016, la Svizzera ha scelto una soluzione che prevede che il commercio di beni di lusso venga di norma assoggettato alla LRD a partire da un valore soglia di 100 000 franchi.
Standard del GAFI e quarta valutazione del GAFI relativa alla Svizzera
La Raccomandazione 22 lettera c dello standard del GAFI e la relativa nota interpretativa prevedono per i commercianti di metalli preziosi e pietre preziose l’obbligo di rispettare gli obblighi di diligenza in caso di transazioni in contanti a partire da un valore soglia di 15 000 dollari americani/euro. Nell’ambito della quarta valutazione del GAFI sulla Svizzera è stato criticato il fatto che i pagamenti in contanti legati al commercio di metalli preziosi e pietre preziose comportino obblighi di diligenza solo a partire da un valore soglia di 100 000 franchi. Il rapporto in esame contesta espressamente il fatto che la soglia applicata in Svizzera sia nettamente superiore ai 15 000 dollari americani/euro previsti dallo standard del GAFI.
1.2.2.2 Soluzione proposta
Per rispondere alla critica sollevata dal GAFI nell’ambito del rapporto sulla valutazione si propone di abbassare da 100 000 a 15 000 franchi il valore soglia previsto per il settore specifico del commercio di metalli preziosi e pietre preziose. Come dimostrato da diversi colloqui condotti con rappresentanti del comparto, una riduzione del valore soglia può causare difficoltà nell’ambito della vendita ai clienti finali, sia per la determinazione del valore esatto dei materiali preziosi contenuti nel prodotto sia in considerazione del valore aggiunto creato dalla lavorazione. In questa sede si propone pertanto una soluzione di semplice attuazione e compatibile con il settore. In questo ambito la definizione dei metalli preziosi e delle pietre preziose inclusi nel campo di applicazione è centrale. Per non coinvolgere il commercio di prodotti realizzati con metalli preziosi e pietre preziose, si propone di restringere i termini «metallo prezioso» e «pietra preziosa» sulla base delle definizioni di prodotti già esistenti contenute nella LCMP, nell’ordinanza dell’8 maggio 193425 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP) e nella tariffa doganale. Secondo l’articolo 8a capoverso 4bisAP-LRD, per metalli preziosi e pietre preziose si dovranno intendere di seguito rispettivamente l’oro, l’argento, il platino e il palladio sotto forma di prodotti semilavorati, prodotti della fusione e materie da fondere e i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi e i diamanti non infilati né montati né incastonati. Con questa definizione, che verrà opportunamente inserita nell’ORD, vengono esclusi i gioielli, le statuette e prodotti analoghi generalmente destinati alla vendita ai clienti finali. La soluzione proposta accresce la conformità allo standard del GAFI. Altri provvedimenti che riguardano il settore dei metalli preziosi vengono descritti al numero 1.2.8 nell’ambito dell’introduzione di un obbligo di patente per l’acquisto di metalli preziosi antichi.
Differenza rispetto al commercio con metalli preziosi bancari e materie prime
L’OCMP26 definisce il concetto di metalli preziosi bancari. La distinzione tra metalli preziosi bancari e metalli preziosi viene effettuata in base al titolo e all’aspetto. Chi commercia metalli preziosi bancari viene considerato intermediario finanziario ed è pertanto già integralmente soggetto alla LRD in base al diritto applicabile27. Il provvedimento proposto non ha pertanto alcuna validità per il settore in esame.
25 RS 941.311
26 Art. 178 OCMP.
27 Art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1 lett. a ed e ORD.