Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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Da un lato, si applica soltanto quando nel corso della relazione d’affari sorgono dubbi sull’identità della controparte o dell’avente economicamente diritto. Dall’altro, riguarda soltanto il rinnovo della verifica dell’identità della controparte o dell’identificazione dell’avente economicamente diritto.
Standard del GAFI e quarta valutazione del GAFI relativa alla Svizzera
Il numero 23 della nota interpretativa relativa alla Raccomandazione 10 del GAFI (obblighi di diligenza concernenti la clientela) impone agli istituti finanziari di accertarsi che i documenti, i dati e le informazioni ottenuti in adempimento degli obblighi di vigilanza siano sempre aggiornati e pertinenti. Nel proprio rapporto sulla valutazione, il GAFI rimprovera alla Svizzera l’assenza di un obbligo generale ed esplicito che imponga all’intermediario finanziario di accertarsi, nel corso della relazione d’affari, che i dati ottenuti nell’ambito degli obblighi di diligenza siano sempre aggiornati e pertinenti. Il Gruppo sottolinea che la procedura deve essere rinnovata soltanto in caso di dubbi sui dati relativi all’identificazione del cliente o all’accertamento dell’avente economicamente diritto30.
Il GAFI ritiene che l’assenza di un obbligo generale ed esplicito di accertarsi che i dati ottenuti in adempimento degli obblighi di diligenza siano sempre aggiornati e pertinenti costituisca una lacuna importante, in particolare per l’individuazione e il monitoraggio dei rischi. Tale lacuna assume un peso fondamentale nel giudizio assegnato dal GAFI per la Raccomandazione 10, tanto quanto l’assenza di un obbligo esplicito di verificare l’avente economicamente diritto (cfr.
n. 1.2.3.1)31. Pertanto, occorre porvi rimedio.
1.2.4.2 Soluzione proposta
Per colmare la lacuna evidenziata dal GAFI, l’avamprogetto introduce nella LRD l’obbligo di verificare periodicamente l’attualità dei documenti richiesti in adempimento dell’obbligo di diligenza e di aggiornarli, se necessario (aggiornamento del profilo cliente).
L’obbligo in quanto tale non è nuovo. In pratica, gli intermediari finanziari sono già tenuti a verificare periodicamente i dati riguardanti la loro clientela nell’ambito della classificazione dei rischi. Per talune relazioni d’affari a rischio accresciuto, come quelli con persone politicamente esposte residenti all’estero, la direzione deve decidere ogni anno se continuare o meno la relazione e tale decisione deve essere presa sulla base di dati aggiornati. Il principio della verifica periodica e di un eventuale aggiornamento dei dati relativi ai clienti è dunque già previsto implicitamente dalla normativa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Si tratta quindi semplicemente di introdurre un obbligo generale ed esplicito, come richiesto dal GAFI.
L’obbligo di verificare periodicamente l’attualità dei dati dei clienti si applica a tutte le relazioni d’affari, a prescindere dal rischio che presentano. L’approccio basato sul rischio è però applicabile tanto alla frequenza della verifica quanto all’entità dei dati da aggiornare in questo contesto.
La verifica periodica dell’attualità dei dati riguardanti i clienti non si limita al rinnovo della verifica dell’identità della controparte (art. 3 LRD) o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 4 LRD). Essa può comportare anche l’obbligo di verificare in modo più generale il profilo cliente, tra cui ad esempio l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari (art. 6 LRD), nella misura in cui si tratti di informazioni determinanti per la classificazione o la sorveglianza della relazione d’affari. Dal punto di vista della sistematica, questo nuovo obbligo deve pertanto essere inserito nella LRD dopo gli articoli 3–6 sugli obblighi di diligenza.
30 Quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, allegato sulla conformità tecnica, criterio 10.7 (b), pag. 196 (in francese).
31 Quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, allegato sulla conformità tecnica, ponderazione e conclusione relative alla Raccomandazione 10, pag. 200 (in francese).