Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 10 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulle linee elettriche
necessario per l’integrazione delle nuove energie rinnovabili. Grazie al cablaggio si riduce
tendenzialmente il numero delle opposizioni; in tal modo diminuiscono tendenzialmente anche i costi di progettazione nonché i costi e la durata delle procedure di approvazione.
Con la determinazione del fattore dei costi aggiuntivi a 1,75 si prevedono corrispondenti costi
aggiuntivi e ripercussioni sull’economia conformemente al Messaggio concernente la legge federale sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche (par. 3.3). Nella media svizzera si ipotizza un aumento dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete inferiore a 0,5 centesimi per chilowattora al livello di rete 7. I costi aggiuntivi vengono sostenuti dai gestori di rete e traslati ai consumatori finali
attraverso i corrispettivi per l’utilizzazione della rete (tariffe di utilizzazione della rete). Va considerato che attualmente il livello di rete 7 è quasi interamente cablato. Un vasto cablaggio dei livelli di rete 3 e 5 (fattore dei costi aggiuntivi ipotizzato: 3,0) nell’ambito del rinnovo o della sostituzione genera costi (non attualizzati) pari a 5,25 miliardi di franchi entro il 2035 e 10,5 miliardi di franchi entro il 2050.
Prospettando un valore inferiore (fattore dei costi aggiuntivi ipotizzato: 1,5), che implica quindi un cablaggio meno esteso, i costi aggiuntivi sono di 2,95 miliardi di franchi entro il 2035 e di 5,9 miliardi di franchi entro il 2050.
Non vengono generati altri nuovi costi.
5. Commento alle singole disposizioni
Ingresso
Nell’ingresso vengono citati gli articoli 15b capoverso 3 e 15c capoversi 2 e 3 LIE che costituiscono la base per l’articolo 11 capoversi 3–6 OLEl riguardanti le misure sostitutive su impianti a corrente forte di terzi e per l’articolo 11b segg. OLEl riguardante il fattore dei costi aggiuntivi.
Art. 11 Protezione del paesaggio e dell’ambiente
L’articolo 15b LIE consente di realizzare provvedimenti di sostituzione su impianti a corrente forte di imprese terze (impianti della rete di distribuzione) necessarie in virtù della legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio nonché degli obiettivi della politica di assetto del territorio per la realizzazione di un progetto riguardante le linee del livello di rete 1 (220 kV o superiore). I dettagli in merito sono disciplinati dal Consiglio federale.
L’esecuzione di una misura sostitutiva su un impianto a corrente forte di un terzo costituisce
un’ingerenza nel suo diritto di proprietà. Data la necessità di rispettare sempre in questi casi il principio di proporzionalità (idoneità, necessità, relazione tra scopo dell’intervento e l’effetto dell’intervento)
vengono previste alcune restrizioni a livello di ordinanza.
I capoversi 1 e 2 corrispondono al diritto vigente e vengono riportati per una maggiore leggibilità. Per l’occasione viene corretta una virgola errata nel capoverso 1 nella versione tedesca.
Il capoverso 3 ripete il principio sancito a livello di legge dall’articolo 15b capoverso 2 LIE inserendo la disposizione nella struttura dell’articolo 11 OLEl e riporta quindi alle lettere a-d le misure più
appropriate che l’impresa richiedente può considerare come provvedimenti di sostituzione su impianti a corrente forte di terzi, iniziando dall’ingerenza nella proprietà di terzi meno grave (raggruppamento) e terminando con quella più grave (smantellamento).
Nel rispetto del principio di proporzionalità l’impresa richiedente deve scegliere l’intervento meno invasivo ed esaminare quindi la possibilità di un raggruppamento prima di uno spostamento, cablaggio o smantellamento. Nel capoverso 4 l’impresa richiedente è pertanto tenuta a scegliere la misura sostitutiva che meglio tutela la proprietà di terzi. Naturalmente anche senza un’esplicita menzione