Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 10 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulle linee elettriche

di un determinato fattore dei costi aggiuntivi, occorre basarsi sui risultati dello studio Consentec1.

Questi risultati evidenziano che a partire da un fattore dei costi aggiuntivi pari a 1,75 si prevede un notevole aumento dei costi di cablaggio. Sulla base di modelli si può assumere che il fattore finale produce una quota pari all’88 per cento di linee interrate nei livelli di rete da 3 a 7. Le analisi mostrano inoltre che nella media svizzera si prevede un aumento dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete inferiore a 0,5 centesimi per chilowattora al livello di rete 7; ciò appare quindi ragionevole. Un fattore dei costi aggiuntivi pari a 1,75 può essere valutato come piuttosto conservativo, poiché è più vicino a 1,0 che al valore massimo consentito di 3,0. Vista la mancanza di esperienza in materia, il Consiglio federale ritiene giustificato procedere in modo conservativo. I risultati dello studio fanno presumere che un fattore più elevato possa favorire un aumento delle linee interrate relativamente più contenuto, ma perlopiù in terreni rocciosi o impermeabilizzati. Un fattore dei costi aggiuntivi di 1,75 costituisce quindi un incentivo a concepire i progetti riguardanti le linee nel modo più efficiente possibile.

Art. 11c Determinazione del fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto

L’articolo 15c capoverso 2 LIE incarica il Consiglio federale, tra le altre cose, di definire un metodo di calcolo unitario per il confronto dei costi di una variante con linee aeree e di una con cavi interrati.

Devono quindi essere stabiliti i parametri alla base del calcolo. In ultima analisi sono sempre

computabili i costi effettivi, anche se superiori o inferiori ai costi di pianificazione utilizzati come base per il calcolo del fattore dei costi aggiuntivi.

Il capoverso 1 sancisce quindi un dato di fatto ovvio quando per la determinazione del fattore dei costi aggiuntivi rimanda ai costi previsti di un progetto concreto. Il fattore dei costi aggiuntivi viene

determinato nella fase di pianificazione di un progetto e pertanto il confronto dei costi non può che basarsi su dati pianificati.

Rispetto alla situazione attuale questo potrebbe causare un onere aggiuntivo per i promotori del progetto, poiché per il calcolo del fattore dei costi aggiuntivi devono essere comparati i costi

complessivi di due varianti del progetto, quella con cavi interrati e quella con linee aeree. In linea di massima entrambe queste due varianti di progetto che fungono da base per il confronto devono essere concepite in modo da poter essere autorizzate ed efficienti sotto il profilo dei costi. Ciò

presuppone, tra le altre cose, che ognuna delle due varianti rappresenti in un’analisi globale la

migliore tra tutte le alternative in cui è utilizzata la stessa tecnologia. L’onere di questo confronto dipende molto dal grado di dettaglio degli studi sulle varianti. Su questo aspetto occorre sottolineare che in un caso concreto per la determinazione della fattispecie e quindi anche per la prova del fattore dei costi aggiuntivi, devono essere considerati i principi procedurali generali, tra cui i principi del libero apprezzamento delle prove, dell’economia di processo e della velocizzazione delle procedure.

Pertanto è possibile rinunciare a un’approfondita e dettagliata elaborazione della pianificazione e dei costi complessivi specifici del progetto, allorché gli oneri della prova da parte delle parti,

rispettivamente gli oneri di accertamento da parte delle autorità, non sfociano verosimilmente in dati rilevanti sul piano decisionale. L’autorità competente per l’approvazione può quindi prescindere da una produzione approfondita della prova, anticipando il risultato della stessa, e respingere le relative istanze probatorie nella misura in cui queste sono ritenute inadatte e considera la fattispecie come acquisita in base agli atti e alle conoscenze disponibili (apprezzamento anticipato delle prove).

Nell’ambito dell’applicazione della regola del fattore dei costi aggiuntivi ciò può accadere ad esempio se il fattore dei costi aggiuntivi calcolato dal promotore del progetto sulla base di progetti di massima diverge notevolmente dal valore fissato nell’articolo 11b capoverso 2, le condizioni locali e i fattori rilevanti ai fini dei costi appaiono sufficientemente noti e ai fini della decisione è sufficiente stabilire il

1 Studio della Consentec GmbH su mandato dell’UFE: «Grundlagen für eine Berechnungsmethode zum Kostenvergleich zwischen Kabeln und Freileitungen sowie zur Festlegung eines Mehrkostenfaktors» (Basi per un metodo di calcolo destinato al confronto tra i costi del cablaggio e i costi delle linee aeree e per la definizione di un fattore dei costi aggiuntivi, disponibile unicamente in tedesco), 12 aprile 2013, consultabile alla pagina Internet www.netzentwicklung.ch > Rapporti e studi.