Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 10 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulle linee elettriche

dell’isolamento dei cavi interrati. Nel confronto dei costi complessivi confluiscono inoltre i necessari investimenti per i singoli componenti (lett. h) che devono essere sostituiti lungo la durata di

utilizzazione considerata. Le rispettive durate di utilizzazione dei componenti si ricavano

sussidiariamente dalle disposizioni stabilite ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 OAEl per il conto dei costi prescritto per legge.

I costi delle perdite di energia (lett. i) si determinano in base ai calcoli dei flussi di carico registrati durante un anno di utilizzazione tipo. I prezzi dell’energia elettrica da applicare risultano dai prodotti elettrici future disponibili a lungo termine sul mercato svizzero a termine (SwissX).

I costi di sistema comprendono i costi d’investimento e d’esercizio per le misure necessarie a seguito dell’aumento del grado di cablaggio nelle reti di distribuzione per mantenere la stabilità e la sicurezza della rete. Questi comprendono in particolare i costi degli impianti per la compensazione del maggiore fabbisogno di potenza reattiva a diversi livelli di rete o i costi per l’adeguamento del trattamento del regime del neutro. Diversamente da quanto accade nella rete di trasporto, questi costi non possono essere interamente attribuiti al progetto concreto, poiché si presentano una sola volta e soltanto in un determinato stato di sistema influenzato dal crescente grado di cablaggio. Per tale ragione questi costi vengono considerati nella determinazione del fattore dei costi aggiuntivi (1,75). Se si presentano effettivamente, i costi di sistema sono senz’altro computabili.

I costi complessivi previsti devono essere determinati conformemente al capoverso 3 per un periodo che corrisponde alla durata di vita dei componenti più longevi delle varianti da confrontare. In

particolare nei progetti con cavi interrati, l’affidabilità delle linee, nel rispetto della garanzia

dell’approvvigionamento, dev’essere pari o simile all’affidabilità delle linee aeree. In tal modo per ottenere un’affidabilità simile a quella delle linee aeree può essere necessario posare in aggiunta uno o più cavi interrati. Anche i relativi costi aggiuntivi devono essere considerati nel confronto.

Per il confronto dei costi complessivi il capoverso 4 prevede l’applicazione del metodo di valore attuale netto (metodo di calcolo del valore attuale netto), considerando per il tasso di attualizzazione il tasso d’interesse stabilito per legge (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Il tasso di attualizzazione risulta sottraendo un tasso di rincaro dal WACC definito. Entrambi i valori si evolvono nel corso del tempo. Tuttavia per la valutazione di un progetto nel periodo rilevante va applicato il tasso d’interesse attuale che nel metodo del valore attuale netto viene poi mantenuto come costante lungo la durata dell’analisi. Identica procedura deve essere adottata anche nel calcolo del tasso di rincaro.

Il capoverso 5 disciplina la modalità di fissazione del prezzo dell’energia elettrica per la

determinazione dei costi delle perdite di energia secondo il capoverso 2 lettera i. Le condizioni per la determinazione del prezzo del prodotto elettrico sono una sufficiente liquidità e un periodo di tempo lungo. Poiché lo sviluppo dei prezzi dell’energia elettrica a lungo termine risulta relativamente

impreciso, è sufficiente la determinazione del prezzo con un prodotto di base.

Art. 11d Rispetto del fattore dei costi aggiuntivi

Secondo l’impostazione della legge, se viene rispettato il fattore dei costi aggiuntivi il progetto viene eseguito con cavi interrati. Il capoverso 1 concretizza questo principio tenendo conto del fattore dei costi aggiuntivi concreto e del metodo di calcolo.

L’articolo 15c capoverso 3 lettera b LIE autorizza il Consiglio federale a prevedere una linea aerea nonostante il rispetto del fattore dei costi aggiuntivi, qualora gli svantaggi risultanti per il territorio e l’ambiente siano complessivamente minori. Nel capoverso 2 il Consiglio federale applica questa sua facoltà stabilendo i progetti da realizzare con linee aeree.

La lettera a prevede un’eccezione alla regola del fattore dei costi aggiuntivi per i progetti riguardanti una linea aerea esistente e comprendenti non più di quattro campate. In questo caso sono considerati progetti la sostituzione, la modifica e l’ampliamento di linee esistenti, ma non la costruzione di nuove