Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 10 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulle linee elettriche
linee. Si tratta di piccoli progetti che riguardano non più di quattro campate di una linea esistente, ad es. la sostituzione equivalente di tre piloni danneggiati da un evento naturale oppure lo spostamento di tre piloni per ragioni legate alla pianificazione del territorio. Rispetto alla variante con linee aeree la realizzazione di tali progetti con cavi interrati provocherebbe maggiori svantaggi per il territorio e l’ambiente: i cavi interrati comporterebbero lavori di costruzione più ampi (scavi, spostamenti di terra, e dissodamenti) nonché la realizzazione di più massicci sostegni terminali dei cavi con costruzioni di raccordo. In contesti di piccole dimensioni con al massimo quattro campate gli svantaggi che possono emergere non possono essere compensati dai lievi miglioramenti sul territorio prodotti da un cavo interrato. Questa regola non esclude categoricamente un cablaggio, poiché anche in questo caso bisogna tenere conto di quanto già detto in merito all’articolo 11c capoverso 1: il gestore di rete è tenuto a garantire una rete sicura, performante ed efficiente (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEl). Pertanto esso dovrà poter limitare le sue analisi non solo al tracciato direttamente interessato dal progetto, ma in futuro molto probabilmente dovrà anticipare e considerare le misure imminenti nella rete (ad es. la costruzione di nuovi elementi, come ad es. le sottocentrali). In determinate circostanze, per poter adempiere il suo obbligo di garantire una rete efficiente (ad es. se la linea è ormai al termine della sua durata di vita e dev’essere quindi completamente sostituita), esso dovrà estendere il progetto ad altri tracciati o addirittura all’intera linea.
Secondo la lettera b un progetto deve essere eseguito con linee aeree se la linea interessata può essere raggruppata con una linea aerea esistente (cfr. il messaggio, FF 2016 3393, qui 3434). Il raggruppamento evita di costruire un nuovo tracciato (con notevoli lavori di costruzione). A minime ripercussioni sul territorio si contrappongono quindi notevoli ripercussioni sull’ambiente e in generale quindi il raggruppamento risulta essere la variante complessivamente meno invasiva.
Art. 11e Superamento del fattore dei costi aggiuntivi
L’articolo 15c capoverso 1 LIE stabilisce solamente la conseguenza giuridica nel caso in cui il fattore dei costi aggiuntivi sia rispettato o risulti inferiore. L’articolo 15c capoverso 3 lettera a LIE consente al Consiglio federale di prevedere un interramento parziale o completo nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi, qualora un terzo si assuma l’importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi. Con l’articolo 11e il Consiglio federale può attuare questa possibilità, prevedendo in generale che i costi complessivi eccedenti il fattore dei costi aggiuntivi non possano essere fatti valere come costi computabili ai sensi dell’articolo 15 LAEl e di conseguenza siano finanziati attraverso le tariffe di utilizzazione della rete. In tal modo si tiene conto dell’obiettivo dell’articolo 15c capoverso 3 lettera a LIE, poiché la realizzazione di una variante interrata nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi non porta a un onere aggiuntivo per i consumatori finali dovuto alle tariffe. Ciò consente inoltre di disciplinare anche i casi in cui il promotore del progetto è disposto a finanziare i costi
aggiuntivi attraverso propri utili e riserve. La formulazione consente inoltre al promotore del progetto di poter scegliere una variante interrata senza dover dimostrare che i costi aggiuntivi siano sostenuti da un terzo o che il fattore dei costi aggiuntivi sia rispettato. Ciò a sua volta permette di evitare gli oneri per le domande connessi alla determinazione del fattore dei costi aggiuntivi che secondo il promotore del progetto risultano inutili.
Art. 30 Protezione dei volatili
Le misure previste nell’attuale articolo 30 sono vincolate a due requisiti, ossia che «le condizioni locali lo richiedano» oppure che le linee si trovino in «regioni a forte densità di volatili». Entrambi questi requisiti sono vaghi e devono quindi essere sostituiti: i provvedimenti vanno adottati se le linee
attraversano «regioni rischiose per i volatili». Esistono infatti regioni a forte densità di volatili, in cui il rischio di folgorazione non è rilevante, ad es. una regione a forte densità di volatili in cui sono presenti