Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati

N° référence: COO.2180.109.7.275958 / 215.1/2018/00023

1 Situazione iniziale

1.1 Introduzione

L’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» è stata depositata il 15 settembre 2017 corredata di 105 553 firme valide, ragione per cui la Cancelleria federale ne ha dichiarato la riuscita l’11 ottobre 2017. L’iniziativa si prefigge di introdurre un nuovo articolo 10a nella Costituzione federale che prevede il divieto di dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici, nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni accessibili a ognuno. Il divieto non si applica ai luoghi di culto. Secondo la proposta norma costituzionale la legge può prevedere eccezioni per motivi legati alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali. L’iniziativa vieta anche di obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

Con decisione del 20 dicembre 2017, il Consiglio federale ha deciso di proporre di respingere l’iniziativa e di opporle un controprogetto indiretto, dopo di che ha incaricato il DFGP di sottoporgli un testo per la consultazione esterna. La procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso si è tenuta dal 27 giugno 2018 al 18 ottobre 2018. I Cantoni, il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le organizzazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché dell’economia e altre organizzazioni interessate sono state invitate a presentare i loro pareri.

1.2 Contenuto essenziale dell’avamprogetto

Il controprogetto del Consiglio federale istituisce un obbligo di mostrare il viso se un rappresentante di un’autorità federale o cantonale è tenuto, in virtù del diritto federale, a verificare l’identità di una persona e a tal fine deve vederne il viso. Questo obbligo vale anche se l’identificazione visiva è il solo mezzo per il rappresentante dell’autorità di eseguire un compito senza un onere sproporzionato. La violazione dell’obbligo di mostrare il viso è sanzionata da una multa a meno che l’identificazione visiva sia nell’esclusivo interesse della persona che ha rifiutato di mostrare il viso. In questo caso, il rifiuto di mostrare il viso dovrebbe avere per sola conseguenza il rifiuto della prestazione richiesta.

Il controprogetto salvaguardia le prerogative cantonali. I Cantoni che desiderano maggiore severità possono vietare la dissimulazione del viso nello spazio pubblico. Peraltro, permette di dare risposte mirate ai problemi che possono porsi con indumenti che dissimulano il viso quando l’autorità deve identificare una persona. Esso prevede inoltre una sanzione speciale nel Codice penale1 per i casi in cui una persona – uomo o donna – è costretta a dissimulare il proprio viso (integrazione dell’art. 181 cpv. 2 concernente la coazione).

2 Procedura di consultazione

La consultazione esterna ha avuto per oggetto l’avamprogetto. Quindi, anche se alcuni partecipanti si sono espressi sull’iniziativa2, il presente rapporto esamina soltanto i pareri riguardanti il controprogetto indiretto. Si potrà tenere conto delle osservazioni riguardanti l’iniziativa nella valutazione che ne farà il Consiglio federale nel pertinente messaggio.

1 CP; RS 311.0

2 ZH, BE, GL, BS, SH, AG, TI, PEV, pvl, UDC, Amnesty, CFR, CSP, EK, FPS, FSCI, hotelleriesuisse, PJLS, TDF, UDF, USS, UCS.