Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 15 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
N° référence: COO.2180.109.7.275958 / 215.1/2018/00023
che il rappresentante dell’autorità aveva la qualità per farlo e che si trattava di un compito di diritto federale.
Cpv. 1
FR osserva che non è indicato se e come un’autorità può imporre a una persona di mostrare il viso e che quindi l’efficacia di questa norma è discutibile.
CFQF, GS e FPS auspicano che l’ingiunzione sia formulata secondo le circostanze in modo tale che la persona possa comprendere cosa le sia richiesto.
SZ sottolinea che la questione del destinatario della multa non è risolta, se la persona non è chiaramente identificata e se non si applica la procedura sulle multe disciplinari. BL dubita che la comminatoria della multa sia sufficientemente dissuasiva; infatti nei casi in cui non è possibile identificare la persona non si sa a chi inviare la multa. Anche secondo MPCVD l’ostinazione a mantenere il viso celato potrebbe rendere impossibile l’identificazione della persona od ostacolare totalmente il perseguimento penale.
SZ ritiene che l’inosservanza non può essere sanzionata con una multa perché è difficile stabilire il destinatario della multa se questi non ha potuto essere identificato. AR aggiunge che la comminatoria di una multa non cambia nulla al fatto che non si potrà comunque rinunciare a dover identificare la persona interessata. CFG ritiene che l’autorità deve poter ricorrere alla coercizione, se del caso con l’aiuto della polizia. CPS reputa necessaria una base legale per permettere a un’autorità di scoprire il viso di una persona reticente nei casi in cui ciò sia necessario. Ritiene che sia inutile menzionare la multa (già prevista in questi casi dall’art. 292 CP) e che sarebbe più efficace una sanzione iscritta nel diritto degli stranieri, fatti salvi i casi riguardanti cittadini svizzeri. CFQF e GS sostengono l’opinione contraria: la sola conseguenza del rifiuto deve essere la multa, non deve esservi coercizione a mostrare il viso. Per pvl, la soluzione penale deve rimanere l’ultima ratio, l’esperienza mostra che molte persone possono essere persuase a mostrare il viso.
MPCVD fa notare che alcuni Stati europei hanno previsto una sanzione più incisiva della multa per i casi di recidiva; rileva inoltre che le contravvenzioni non sono iscritte nel casellario giudiziale e non potrà quindi essere stabilito in quali casi vi è recidiva.
TDF sottolinea la disparità tra una possibile multa massima di 10 000 franchi per una donna che rifiuta di mostrare il viso e una pena massima di 3 000 franchi per l’autore di una coazione.
cpv. 2
Per FR questa eccezione è formulata in modo poco chiaro. Per verificare se l’infrazione è stata realizzata le autorità di perseguimento penale dovranno ogni volta verificare se l’interesse pubblico esige che una persona mostri il viso. UCS ritiene necessario chiarire l’espressione «nell’esclusivo interesse della persona».
Secondo TG questa disposizione dovrebbe essere completata in modo tale da menzionare che, in caso di rifiuto di mostrare il viso e quindi di impossibilità di identificare la persona, la prestazione o il servizio possono essere rifiutati.
Per VFG, il rifiuto della prestazione nulla muta rispetto al diritto attuale.
3.4.4 Art. 3 Perseguimento e giudizio dei reati
BL deplora gli eventuali costi supplementari a carico delle autorità di perseguimento penale cantonale.
TI fa presente che la sua legge cantonale prevede una multa fino a 10 000 franchi.