Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/47: Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso · 15 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
N° référence: COO.2180.109.7.275958 / 215.1/2018/00023
Cpv. 1
Alcuni partecipanti38 ritengono che il testo del capoverso 1 debba essere modificato in modo tale che sia chiaro che la disposizione si applica anche alle autorità comunali chiamate ad applicare il diritto federale. Alcuni partecipanti propongono quindi di menzionarle espressamente39. Altri propongono di sostituire il testo con l’espressione «quando un rappresentante di un’autorità svizzera […]» che comprende anche le autorità regionali40. AG, PBD e CPS propongono di completare il capoverso 1 includendovi le autorità competenti in materia di giustizia e perseguimento penale che non sono comprese nella nozione di autorità competente nel settore della sicurezza. Alcuni partecipanti auspicano che sia menzionato anche il settore dello stato civile41. UCS propone di utilizzare la nozione più estesa di «opere sociali» («Sozialwesen») invece di quella di «assicurazioni sociali».
Secondo Amnesty occorre chiarire che il riferimento al settore della migrazione non costituisce un motivo per opporsi al velo integrale nei centri di registrazione. Si tratta soltanto dei controlli di frontiera, dei controlli d’identità di routine o in caso di sospetti. TDF chiede che i controlli del viso siano unicamente effettuati da rappresentanti dell’autorità di sesso femminile in locali protetti.
5 partecipanti ritengono che l’espressione «in virtù del diritto federale» ponga un problema di applicazione42. Potrebbe non esservi obbligo di mostrare il viso qualora un’autorità adempia un compito di diritto cantonale. Nel settore delle misure di polizia, non è sempre facile stabilire se un’identificazione è fondata sul diritto cantonale o sul il diritto federale. Nella pratica questi due tipi di controllo si sovrappongono. NE indica che, per evitare ogni confusione per gli agenti della polizia cantonale, sarebbe stato più ragionevole prevedere una sanzione nel Codice penale per chiunque rifiuti di mostrare il viso quando un’autorità lo chiede. UDC propone di estendere l’applicazione del progetto di legge al dovere di identificazione fondato sul diritto cantonale. Anche se vi ravvisa rischi di ambiguità, UCS ritiene che la disposizione abbia il vantaggio di non ledere le competenze dei Cantoni. Propone tuttavia che il messaggio del Consiglio federale indichi chiaramente che l’obbligo di mostrare il volto a fini d’identificazione finora previsto dal diritto cantonale rimane applicabile.
Cpv. 2
Secondo UCS, la presente disposizione potrebbe essere eccessivamente difficile da applicare, in particolare nel settore della polizia.
3.4.3 Art. 2 Inosservanza dell’ingiunzione a mostrare il viso
FR e SO ritengono lacunoso il controprogetto quanto al modo di procedere in caso di inosservanza di un’ingiunzione. SO rileva che il controprogetto non prevede una base legale per imporre a una persona di mostrare il viso e che, nel quadro di una procedura penale, ciò dovrebbe essere ordinato da un procuratore.
Secondo OW, la disposizione penale non è sufficientemente concreta per essere attuata dai Cantoni e occorre evitare che ciò renda più complicate e costose le procedure penali in cui essa viene applicata.
Secondo MPCVD, il perseguimento penale sarebbe inapplicabile a causa di tutte le condizioni richieste: sarebbe necessario provare che l’ingiunzione è stata ripetuta e compresa,
38 BE, OW, AG, PBD, ACS, ASSC, ASSA, CSC, CDDGP, UCS.
39 BE, AG, PBD, ASC, ASSA, ASSC UCS.
40 CSC, CDDGP.
41 ASSC, CDDGP, CSC, UCS.
42 SH, VD, NE, UDC, UCS.