Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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Nella sua sentenza di principio dell’8 settembre 2010 (C-623-2009), in qualità di nuova autorità di ricorso il TAF ha modificato la prassi della giurisprudenza del Consiglio federale valevole fino a quel momento, concludendo che gli assicuratori e le loro federazioni non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni dei Cantoni nei procedimenti concernenti gli elenchi degli ospedali e delle case di cura.
Il TAF ha rilevato che per l’associazione ricorrente santésuisse e la maggior parte dei suoi membri non sussisteva alcun pregiudizio diretto e di conseguenza alcun interesse degno di protezione all’annullamento della decisione del dipartimento della sanità impugnata. La decisione del governo cantonale di non iscrivere nell’elenco degli ospedali e delle case di cura un fornitore di prestazioni interessava e legittimava pertanto a ricorrere solo quest’ultimo. Il ricorso di un assicuratore o di una federazione di assicuratori contro l’iscrizione di un ospedale o di una casa di cura nell’elenco cantonale è invece un ricorso di terzi e di conseguenza la legittimazione va esaminata con particolare cura. L’argomento che la pianificazione rappresenta uno strumento importante per controllare i costi non dimostra il coinvolgimento personale degli assicuratori-malattie, poiché una pianificazione degli ospedali e delle case di cura che consenta di ridurre i costi è nell’interesse legittimo dell’intera società e in particolare degli assicurati. In assenza di un diritto di ricorso materiale ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 lettere b e c della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)25 bisogna chiedersi se il ricorrente avrebbe potuto essere legittimato a ricorrere all’autorità inferiore in base ai principi relativi al ricorso ideale delle organizzazioni di cui all’articolo 48 capoverso 2 PA, dal momento che difende interessi pubblici e in tal caso non avrebbe dovuto far valere un interesse personale degno di protezione. Normalmente, il ricorso ideale delle organizzazioni deve fondarsi su una legge speciale, che abbia quale oggetto la materia corrispondente e disciplini le condizioni della legittimazione. In base agli argomenti presentati in Parlamento non emerge alcuna volontà inequivocabile del legislatore di sancire un diritto di ricorso a favore di singoli assicuratori («persone») o un diritto di ricorso ideale a favore di una federazione di assicuratori-malattie. Spetta quindi al legislatore decidere se intende creare tale diritto di ricorso e quali associazioni con quali finalità legittimare a ricorrere.
In caso di disparità di trattamento tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non sono soddisfatte tutte le condizioni affinché i Cantoni ponderino in modo equilibrato le loro posizioni nell’elaborare la pianificazione e l’elenco degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura. Occorre quindi creare una base in una legge speciale per un diritto di ricorso ideale delle federazioni di assicuratori. La legittimazione delle federazioni di assicuratori a ricorrere contro le decisioni cantonali relative alla pianificazione e agli elenchi è sancita mediante una disposizione esplicita nella LA-Mal.
Le federazioni di assicuratori d’importanza nazionale o regionale che conformemente agli statuti si dedicano alla tutela degli interessi dei propri membri nell’ambito della presente legge saranno così legittimate a ricorrere contro le decisioni dei Governi cantonali fondate sull’articolo 39 LAMal (pianificazione ed elenco degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura).
Il fatto di tener conto in misura sufficiente, nell’ambito della pianificazione e dell’elenco degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura, non solo degli