Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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interessi dei fornitori di prestazioni, ma anche di quelli degli assicuratori garantirà anche l’equilibrio tra i principali attori del settore ospedaliero, accanto ai Cantoni.
1.2.6 Misure nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione militare
Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si applica il principio delle prestazioni in natura. In altre parole, l’assicuratore contro gli infortuni mette l’assistenza medica a disposizione dell’assicurato e gestisce le modalità e l’entità delle cure. La prestazione assicurativa è quindi costituita dal trattamento medico stesso. Il debitore del fornitore di prestazioni è quindi l’assicuratore contro gli infortuni. Nell’AOMS, invece, il debitore del fornitore di prestazioni è l’assicurato. L’assicuratore malattie rimborsa successivamente all’assicurato i costi del trattamento (principio del rimborso delle spese).
La competenza dell’assicuratore contro gli infortuni presuppone un problema di salute dovuto a un infortunio, che deve essere notificato. Siccome in molti casi la lesione dovuta all’infortunio può essere descritta chiaramente (frattura di un osso, distorsione di un’articolazione, ferita da taglio ecc.), le modalità e la durata delle cure possono essere stimate anticipatamente. Nell’assicurazione contro gli infortuni, la combinazione di obbligo di notifica prescritto dalla legge e principio delle prestazioni in natura riduce sensibilmente il rischio di aumento dei volumi e dei costi rispetto all’AOMS. È tuttavia opportuno inserire nella legge la possibilità di prevedere nelle convenzioni tariffali disposizioni volte a gestire le prestazioni assicurative o i relativi costi, benché i partner tariffali dispongano già di tale strumento nell’ambito dell’autonomia contrattuale e se ne avvalgano. L’iscrizione nella legge crea un mezzo di pressione in vista delle trattative sulle convenzioni future.
Per l’assicurazione militare valgono gli stessi principi e le stesse conclusioni legislative.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e l’assicurazione militare attribuiscono al Consiglio federale la competenza di fissare una tariffa (solo) in caso di vuoto contrattuale. Per fare in modo che il Consiglio federale disponga dei dati necessari, i fornitori di prestazioni, gli assicuratori e l’organizzazione nazionale delle tariffe proposta nella LAMal devono comunicarglieli gratuitamente (cfr. cap. 1.2.3). Quest’obbligo va inserito nella legge federale del 20 marzo 198126 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e nella legge federale del 19 giugno 199227 sull’assicurazione militare (LAM).
1.2.7 Misure nell’assicurazione per l’invalidità
Nell’ambito del messaggio concernente l’ulteriore sviluppo dell’AI (FF 2017 2191 segg.), il Consiglio federale ha proposto vari adeguamenti della LAI, che mirano a un ravvicinamento tra la LAI e la LAMal. Questo coordinamento più stretto è giustificato dal fatto che l’AI funge da assicurazione malattie in caso di infermità congenite, ma al compimento dei 20 anni dell’assicurato l’assunzione dei costi passa dall’AI all’AOMS. Siccome le discussioni su questo progetto sono tuttora in corso, la versione definitiva dell’articolo 27 del disegno di LAI non è ancora nota.
26 RS 832.20
27 RS 833.1