Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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A seconda dell’esito delle discussioni sul messaggio concernente l’ulteriore sviluppo dell’AI, le proposte formulate qui di seguito dovranno essere rivedute alla luce del messaggio.
Nell’assicurazione per l’invalidità si applica il principio delle prestazioni in natura, che consente all’assicurazione un certo influsso sulle modalità e la durata delle cure. Anche in questo settore è tuttavia opportuno obbligare i partner tariffali, nell’ambito della legge federale del 19 giugno 195928 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), a convenire misure di gestione dei costi. Anche nel quadro della LAI occorre attribuire al Consiglio federale la competenza di fissare tali misure a titolo sussidiario.
Analogamente all’articolo 27quaterdel disegno di LAI (protezione tariffale, corrispondente all’art. 44 cpv. 1 LAMal), le nuove disposizioni da inserire agli articoli 27 e 27bisLAI si applicheranno anche alle convenzioni tariffali ai fini dell’acquisto e della remunerazione di mezzi ausiliari nonché agli importi massimi fissati dal Consiglio federale per l’assunzione dei costi dei mezzi ausiliari di cui all’articolo 21quatercapoverso 1 lettere b e c LAI.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Qui di seguito sono motivati gli adeguamenti giuridici, illustrando le regolamentazioni alternative disponibili ed esaminate nonché i vantaggi della soluzione proposta rispetto alle alternative.
1.3.1 Articolo sulla sperimentazione (M02)
Nel suo rapporto, il gruppo di esperti propone già alcuni spunti per il contenuto della disposizione, ad esempio l’esonero dall’obbligo di attenersi a certe disposizioni della LAMal per la durata del progetto, rispettando al tempo stesso i diritti degli assicurati, garantiti in qualsiasi momento, o l’obbligo di autorizzazione dei progetti. Queste proposte sono state riprese nel disegno. La disposizione va precisata in modo da consentire l’avvio di nuovi progetti solo in settori definiti anticipatamente. L’idea di base è di permettere l’innovazione e la sperimentazione. Occorrono pertanto progetti che propongano nuovi modelli di contenimento dei costi, che non sono ancora stati collaudati e devono quindi essere sperimentati sul campo. Pur dovendo essere aperto, il quadro deve essere relativamente rigido per consentire una valutazione efficace degli effetti. Non si tratta infatti di realizzare progetti pilota incontrollati, senza alcuna sorveglianza e senza alcuna valutazione. L’obiettivo dei progetti pilota è proprio di stabilire se il modello produce gli effetti di contenimento dei costi e merita quindi di essere inserito nella legge. A tal fine è ipotizzabile una partecipazione obbligatoria degli attori direttamente interessati dal progetto specifico. Gli effetti di ciascun progetto in termini di contenimento dei costi a carico dell’assicurazione malattie potranno infatti essere valutati correttamente solo con la partecipazione di un numero rappresentativo di soggetti e il coinvolgimento di vari attori. Infatti, se uno o più attori non dovessero partecipare a un progetto pilota specifico su base volontaria, l’obiettivo del progetto perderebbe tutto il suo senso. La partecipazione obbligatoria permetterebbe quindi un’attuazione ottimale delle innovazioni sperimentate per consentire un vero contenimento dell’aumento dei costi nell’assicurazione malattie.
28 RS 831.20