Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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di prezzi di riferimento lo schema di calcolo è definito chiaramente e non vi è alcun margine di negoziazione. Una possibilità di ricorso individuale non sarebbe opportuna né praticabile per l’attuabilità del sistema.
La competenza dell’UFSP di emanare i prezzi di riferimento scaturisce dal parallelismo con l’elenco delle specialità: la fissazione dei prezzi per (tutti) i medicamenti può essere coordinata meglio se il servizio competente è uno solo.
Per evitare di addossare agli assicurati un onere eccessivo, oltre al prezzo di riferimento è prevista anche la fissazione di un prezzo massimo (cpv. 1bislett. b). Si tratta del prezzo massimo che i fornitori di prestazioni possono fatturare agli assicurati. Nel sistema di prezzi di riferimento, i titolari dell’omologazione possono quindi fissare i loro prezzi autonomamente, a patto che, nel complesso, i prezzi risultanti non superino il prezzo massimo.
Il capoverso 3 sancisce il principio, secondo cui le analisi, i medicamenti nonché i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di remunerazione di cui al capoverso 1. Siccome questo principio deve applicarsi anche al sistema di prezzi di riferimento, la disposizione va completata con il rimando al capoverso 1bislettera a del disegno di LAMal. Il prezzo di riferimento e il prezzo massimo sono inclusi nel concetto di prezzi e non vanno menzionati espressamente. La menzione dell’assicuratore mira inoltre a precisare che si tratta unicamente dei conteggi destinati agli assicuratori e non di quelli destinati agli assicurati.
Art. 52a Remunerazione dei medicamenti senza prezzo di riferimento
Secondo l’articolo 52a LAMal, il farmacista ha un diritto di sostituzione: se il medico oppure il chiropratico non esigono esplicitamente la consegna del preparato originale, il farmacista può sostituire preparati originali dell’elenco delle specialità con i generici dell’elenco economicamente più vantaggiosi.
Se l’assicurato si oppone a tale sostituzione, oggi il farmacista può anche consegnare il preparato originale più costoso. In caso di differenza di prezzo rispetto al generico più vantaggioso, l’aliquota percentuale a carico dell’assicurato che acquista il preparato originale o un generico più costoso ammonta al 20 per cento invece del consueto 10 per cento del prezzo del medicamento (aliquota percentuale differenziata di cui all’art. 38a OPre).
È ora prevista una formulazione più rigorosa della disposizione: a parità di idoneità medica all’assicurato è remunerato solo il medicamento a prezzo più vantaggioso. Questa limitazione della remunerazione dei medicamenti da parte dell’AOMS mira a un approvvigionamento vantaggioso, senza tuttavia alcuna ripercussione sul trattamento medico individuale. Inoltre non si fa più alcuna distinzione tra preparati originali e generici e non è sempre data la preferenza ai generici: il medicamento più vantaggioso può infatti anche essere il preparato originale.
La limitazione della remunerazione riguarda solo i medicamenti con il medesimo principio attivo e il medesimo settore di applicazione iscritti nell’elenco delle specialità senza un prezzo di riferimento (cpv. 1). Siccome l’articolo 52b capoverso 1 del disegno di LAMal prevede che i medicamenti siano inseriti nel sistema di prezzi di riferimento non appena nell’elenco delle specialità sono iscritti almeno tre medicamenti con il medesimo principio attivo, la disposizione si applica solo se nell’elenco delle