Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo
Nella frase introduttiva del capoverso 1 è sancito il principio mentre nelle lettere a e b vengono specificate le eccezioni, entrambe riguardanti l’esercizio di una centrale elettrica. La lettera a riguarda il prelievo di elettricità per l’esercizio di una centrale elettrica e corrisponde alla vigente norma dell’ordinanza (art. 1 cpv. 3 lett. b OAEl). Già l’articolo 4 capoverso 1 lettera b statuisce che il prelievo di elettricità dalla rete a 50 Hz per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica o per azionare pompe in centrali di pompaggio non è da considerare come consumo finale (e pertanto non vi è il pagamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete). Poiché tuttavia devono necessariamente essere gestiti attraverso la rete a 16,7 Hz, per gli impianti a 16,7 Hz si pone la questione se il prelievo di elettricità necessario a tal fine dalla rete a 50 Hz verso la rete a 16,7 Hz sia da considerare come consumo finale (in quanto vi è un prelievo attraverso la rete a 16,7 Hz) oppure no (in quanto il prelievo serve al funzionamento di pompe o per il fabbisogno proprio di una centrale). Al fine di equiparare le centrali alimentate dalla rete a 16,7 Hz alle restanti centrali elettriche, la revisione chiarisce che in questo caso non si tratta di consumo finale. La lettera b disciplina il caso dello scambio d’acqua. Se nelle centrali partner il partner A intende pompare e il partner B contemporaneamente produrre (turbinare), entrambi i programmi di produzione notificati vengono consolidati. Di conseguenza la centrale produce solo valore netto, il partner A non necessita di energia di pompaggio e il partner B preleva l’energia desiderata dalla rete anziché dalla centrale. Nelle centrali di pompaggio miste lo scambio d’acqua non è vantaggioso per il partner a 16,7 Hz, poiché esso, prelevando in via sostitutiva elettricità dalla rete a 50 Hz, è considerato consumatore finale e deve quindi pagare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Se invece dovesse pompare «normalmente» e successivamente turbinare, non dovrebbe versare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Per questa ragione viene introdotta un’eccezione anche per il prelievo di elettricità effettuato a seguito di uno scambio d’acqua. In questo caso viene privilegiato esclusivamente il prelievo dell’elettricità acquistata «anziché prelevata dalla centrale». La rete a 16,7 Hz può pertanto prelevare senza dover versare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non il quantitativo di elettricità pari all’energia di pompaggio evitata, bensì semplicemente quello pari alla produzione propria evitata. Nell’attuazione delle eccezioni sarà fondamentale garantire che siano effettivamente trattati in modo privilegiato soltanto i prelievi di elettricità nell’ambito dei due casi operativi menzionati. Per questa ragione la lettera b comprende solamente i prelievi all’interno della centrale. Inoltre, il trattamento privilegiato è concesso soltanto se è comprovato che il prelievo dalla rete avviene contemporaneamente allo scambio d’acqua o al fabbisogno proprio della centrale o al funzionamento delle pompe.
Data la non comparabilità che si produrrebbe con gli impianti di produzione a 50 Hz, sulla base del capoverso 2 il Consiglio federale può disporre che il trattamento privilegiato secondo il capoverso 1 lettera a sia applicato solamente se entro un determinato periodo l’elettricità è reimmessa nella rete a 50 Hz (in un quantitativo uguale o diverso). Esso può inoltre disciplinare ulteriori dettagli e aspetti particolari dell’interazione tra la rete a 16,7 Hz e la rete a 50 Hz, ad esempio nel caso in cui assoggettasse l’esercizio della rete a 16,7 Hz a determinate norme della LAEl (cfr. art. 2 cpv. 2), generando in tal modo un contrasto con altre norme vigenti concernenti la rete. Si pensi inoltre alle disposizioni attualmente contenute nell’OAEl (art. 1 cpv. 3 e 3bis OAEl) secondo cui il prelievo della produzione propria di una centrale all’interno