Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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della centrale stessa non è considerato consumo finale, nemmeno se a tal fine sono utilizzati all’interno della centrale elementi che sotto il profilo tecnico appartengono alla rete di trasporto.
Art. 5 cpv. 2
La nuova formulazione chiarisce che l’attribuzione di un comprensorio da parte dei Cantoni è collegata non solo all’esercizio della rete, ma anche all’obbligo di fornitura del servizio universale: il gestore della rete di distribuzione locale è anche responsabile del servizio universale nel relativo comprensorio. Nell’assegnazione dei comprensori, in cui in linea di principio devono essere garantite le strutture di proprietà e d’esercizio preesistenti, sempre che queste non ostacolino un adempimento dei compiti conforme alla legge40, i Cantoni devono quindi verificare in particolare anche l’idoneità dei rispettivi operatori all’erogazione del servizio universale.
Art. 6 Servizio universale
L’articolo 6 costituisce il fulcro dell’apertura completa del mercato (già impostata dal Parlamento nella LAEl). Rispetto alla precedente versione approvata dal legislatore, ma non ancora in vigore (precedente art. 7) la disposizione ha subìto alcune modifiche redazionali, in particolare per maggiore coerenza gli aspetti relativi alla rete vengono spostati nell’articolo 14. Questa separazione tra energia (servizio universale) e rete rende la struttura della legge più chiara. Con lo stesso intento viene adeguata la terminologia: il termine «tariffario per l’energia elettrica» o «tariffa dell’energia elettrica» sinora utilizzato talvolta come iperonimo per le diverse tariffe (energia e rete), si riferisce ora esclusivamente alla parte dell’energia. Per questa ragione viene meno il riferimento ai livelli di tensione, giustificato solamente nel caso della tariffa per l’utilizzazione della rete (cfr. art. 14 cpv. 3 lett. c). Inoltre la pubblicazione delle diverse tariffe è disciplinata a livello centrale nell’articolo 12 capoverso 1. Non ha effetti concreti la cancellazione del capoverso 5, inserito nel quadro della Strategia energetica: la norma relativa al consumo proprio va osservata anche senza il rimando parentetico, sia nel servizio universale sia dal punto di vista dell’esercizio della rete.
Il fulcro della precedente norma – denominato nella rubrica «Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato» – rimane invariato: secondo il capoverso 1 i piccoli consumatori (consumo annuo < 100 MWh) possono scegliere se acquistare l’elettricità da un fornitore a loro scelta o nel servizio universale dal gestore della rete di distribuzione locale. Dalla formulazione emerge chiaramente la possibilità di un rientro nel servizio universale.
Nel capoverso 2 viene introdotta una novità, ossia l’obbligo di offrire un prodotto standard, caratterizzato dall’utilizzo di energia esclusivamente indigena e prevalentemente, o addirittura esclusivamente, rinnovabile. La quota minima di energia rinnovabile è fissata a livello di ordinanza (cfr. anche cpv. 4 lett. b). Al fine di provare l’origine e la qualità ecologica dell’elettricità fornita, servono garanzie di origine (art.
40 Sentenza del Tribunale federale 2C_237/2014 del 16 luglio 2014 consid. 5.7.