Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 7 Approvvigionamento sostitutivo
Si ricorre all’approvvigionamento sostitutivo quando un consumatore finale, al termine di un rapporto di fornitura di energia elettrica, a seguito di una disdetta o raggiunta la naturale scadenza del contratto, non ha stipulato per tempo un nuovo contratto di fornitura oppure quando il fornitore di energia elettrica scelto dal consumatore finale non può più svolgere la sua attività, ossia non adempie più come dovuto l’obbligo di fornitura previsto dal contratto (ad es. in caso di fallimento). Tuttavia l’approvvigionamento sostitutivo non interviene necessariamente come ultima ratio; i consumatori finali sono liberi di adottare un’altra soluzione (contrattuale), preliminarmente oppure al momento. Inoltre appare ragionevole che i consumatori finali possano nuovamente uscire dall’approvvigionamento sostitutivo già dopo un mese (cfr. commenti all’art. 13c). Pur non essendo l’approvvigionamento sostitutivo assoggettato a vincoli tariffari, se il gestore della rete di distribuzione abusa della propria posizione di fornitore unico dell’approvvigionamento sostitutivo, la ElCom può vietare le condizioni commerciali inadeguate, in particolare gli abusi tariffari (art. 22 cpv. 2 lett. c). Come valori di riferimento in questo caso si possono adottare, ad esempio, le tariffe del servizio universale e gli attuali prezzi del mercato spot. Questi ultimi costituiscono un punto di riferimento circa le condizioni alle quali nel periodo in questione sarebbero erogabili quantità di energia elettrica a breve termine.
Art. 8 cpv. 1bis
Poiché i gestori di rete possono attuare completamente i provvedimenti volti a garantire l’esercizio sicuro della rete (art. 8 cpv. 1 lett. a) solamente con il sostegno di altri attori, il capoverso 1bisspecifica che devono essere sostenuti in tal senso dai soggetti allacciati alla loro rete. Come risulta dalla posizione sitematica dell’articolo 8, i provvedimenti attuati dai gestori di rete volti a garantire l’esercizio sicuro della rete sono finalizzati alla garanzia dell’approvvigionamento (cfr. anche il messaggio del 3 dicembre 200442 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico). Pertanto il capoverso 1bisnon comprende in particolare i provvedimenti volti a evitare pericoli e danni a persone o cose, adottati nel rispetto della legge del 24 giugno 190243 sugli impianti elettrici e delle relative disposizioni di esecuzione. Nell’attuazione pratica dell’obbligo di fornire un sostegno secondo il capoverso 1bisoccorre considerare in particolare le prescrizioni circa l’utilizzo della flessibilità (cfr. art. 17bbis) nonché regolamenti, norme e raccomandazioni emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Il criterio dell’«essere allacciati alla rete» si estende non soltanto ai soggetti allacciati alla rete nel senso stretto del termine, ma anche, ad esempio, ai consumatori finali con un contratto di locazione o ai proprietari, a prescindere da chi ha stipulato il contratto di allacciamento alla rete con il gestore della rete di distribuzione. Rientrano inoltre nel campo di applicazione della disposizione anche i soggetti indirettamente allacciati alla rete, ad esempio i produttori di energia elettrica o i consumatori finali all’interno di una rete locale oppure di un raggruppamento ai fini del consumo proprio. Infine sono compresi anche altri gestori di rete allacciati alla rete del rispettivo gestore. Un obbligo di coordinamento
42 FF 2005 1447, qui 1484.
43 RS 734.0.