Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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poter essere esonerati anticipatamente dall’obbligo di detenere la riserva, in modo che l’energia in questione possa ritornare sul mercato. La delega dovrebbe comprendere anche una norma per la restituzione del denaro già versato per la detenzione che tuttavia risulterebbe complicata e pertanto è da evitare, tanto più che lo scioglimento anticipato deve rappresentare l’eccezione. I gestori potranno quindi trattenere il compenso per la detenzione della riserva. Normalmente, ossia senza scioglimento anticipato della riserva, l’obbligo termina alla scadenza del periodo di detenzione. La lettera c disciplina i già citati obblighi di informazione e di concessione dell’accesso da parte dei gestori partecipanti; in linea di principio questi obblighi sono già sanciti per legge. Le informazioni riguardano – ad esempio per le centrali idroelettriche – i livelli dell’acqua, le curve livello/contenuto energetico, gli afflussi, gli orari di produzione o la suddivisione tra le centrali. Eventuali violazioni sono disciplinate dalle disposizioni penali. Come già citato, la riserva viene utilizzata per compensare uno o più gruppi di bilancio. Analogamente al meccanismo dell’energia di compensazione, un sensibile sovrapprezzo deve indurre a evitare per quanto possibile il ricorso alla riserva. Il Consiglio federale stabilisce attraverso criteri adeguati il quadro per questo sovrapprezzo (lett. e) e può incaricare Swissgrid di definire opportunamente il quadro dettagliato, ossia l’importo.

Art. 12 Informazione e fatturazione

In considerazione della libertà di scelta nel settore della misurazione di conteggio, i gestori di rete devono fissare anche le tariffe di misurazione (art. 17abis). Così come le tariffe per l’utilizzazione della rete e le tariffe dell’energia elettrica, anche questa tariffa deve essere pubblicata. Inoltre il capoverso 1 specifica che i requisiti tecnici e aziendali minimi da pubblicare si riferiscono all’allacciamento alla rete. Questo chiarimento non cambia nulla nell’attuale senso della legge (cfr. messaggio del 3 dicembre 200445 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico).

Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale può disporre che i gestori della rete di distribuzione incaricati del servizio universale e i fornitori di energia elettrica nel libero mercato comunichino determinate caratteristiche dei prodotti elettrici offerti, ad esempio indicando il mix elettrico previsto (origine e vettore energetico), una suddivisione delle diverse componenti del corrispettivo (in particolare le singole componenti tariffarie) o raffigurando determinate modalità contrattuali (ad es. condizioni di pagamento, termini di disdetta). Questa disposizione è rilevante in particolare considerando l’articolo 6 capoverso 2, secondo il quale il prodotto standard nel servizio universale deve presentare una quota minima di energie rinnovabili stabilita dal Consiglio federale.

La nuova formulazione del capoverso 2 (ora capoverso 3) è dovuta alle modifiche nel settore della metrologia. Per motivi di trasparenza, anche per la misurazione di conteggio il compenso richiesto deve essere esposto separando quello per l’esercizio delle stazioni di misurazione da quello per i servizi di misurazione.

Il contenuto del precedente capoverso 3 è stato trasferito nel nuovo articolo 13a.

45 FF 2005 1447, qui 1484.