Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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Art. 13 cpv. 3

La precedenza nell’attribuzione delle capacità di rete accordata dall’attuale capoverso 3 alle forniture a consumatori finali nel servizio universale (lett. a risp. b) e alle forniture a partire da energie rinnovabili (lett. c), per ragioni tecniche di sistema nella prassi non è attuabile. L’attribuzione di una priorità a determinate tecnologie di produzione è fattibile solamente a livello di immissione nella rete (cfr. ad es. art. 15 LEne) e – attraverso il sistema dei gruppi di bilancio – nell’assegnazione delle capacità della rete di trasporto transfrontaliera (cfr. art. 17 cpv. 1 e 2). All’interno della zona di regolazione Svizzera invece non è possibile un’assegnazione differenziata delle capacità di rete. Per questa ragione, essendo privo di significato nella prassi, il capoverso 3 è abrogato.

Art. 13a Processi di cambio

Secondo il capoverso 1, attraverso le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale crea il quadro normativo necessario per uno svolgimento senza problemi dei diversi processi di cambio. In particolare può prescrivere al settore il termine entro il quale deve avvenire il cambio del fornitore. Per quanto riguarda il cambio nel servizio universale e nell’approvvigionamento sostitutivo, il Consiglio federale stabilisce in particolare i termini e le scadenze determinanti. Nel servizio universale appare sensato concedere la possibilità di ingresso o uscita una volta all’anno – ragionevolmente alla fine dell’anno. Così facendo i piccoli consumatori (consumo annuo < 100 MWh) possono effettuare periodicamente il cambio, senza che ciò provochi un aumento delle tariffe dell’energia elettrica dovuto alla scarsa pianificabilità; cambi troppo frequenti infatti non permetterebbero al fornitore del servizio universale di organizzarsi adeguatamente, costringendolo a effettuare costosi acquisti. Per quanto riguarda i contratti di fornitura di energia elettrica stipulati dai piccoli consumatori, il Consiglio federale deve prevedere perlomeno la possibilità di disdetta alla fine di ogni anno, nel rispetto di un determinato termine; diversamente il rientro nel servizio universale non potrebbe avvenire, così come ipotizzato, all’inizio di ogni anno civile. Nell’approvvigionamento sostitutivo appare ragionevole che già dopo un mese i consumatori finali possano scegliere di rientrare nel libero mercato o passare al servizio universale. In questo caso è ragionevole un termine per quanto possibile breve, in quanto l’approvvigionamento sostitutivo non è assoggettato a tariffe vincolanti ma soltanto alla sorveglianza su possibili abusi (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. c). Inoltre il Consiglio federale può assegnare agli operatori coinvolti anche dei compiti necessari allo svolgimento dei processi di cambio (ad es. l’attribuzione di obblighi di notifica).

Lo svolgimento dei processi di cambio comporta dei costi per il gestore della rete di distribuzione. Nonostante in linea di principio questi costi siano attribuibili a un determinato consumatore finale, il capoverso 2 vieta un’attribuzione individuale dei costi, per evitare che i gestori della rete di distribuzione ostacolino l’accesso al mercato addebitando i costi di cambio. Il cambio del fornitore nel libero mercato o il passaggio dal mercato al monopolio (approvvigionamento sostitutivo e servizio universale) e viceversa possono generare costi sia nella componente rete sia nella componente energia. I primi possono essere considerati nella definizione delle tariffe per l’utilizzazione