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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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2 Se il servizio di registrazione è integrato in una persona giuridica esistente, questa deve avere sede in Svizzera ed essere effettivamente diretta dalla Svizzera.

3 L’organo di gestione del servizio di registrazione deve essere composto di almeno due persone qualificate. Queste devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

Art. 37 Organizzazione

(art. 31 cpv. 3 LSerFi)

1 Il servizio di registrazione deve disporre di un’adeguata organizzazione aziendale che garantisca l’adempimento indipendente dei compiti.

2 L’organizzazione deve:

a. essere disciplinata in un regolamento di organizzazione;

b. garantire che il servizio di registrazione disponga del personale qualificato necessario per l’adempimento del suo compito;

c. disporre di un sistema di controllo interno e garantire il rispetto delle leggi e dei requisiti normativi (conformità alle norme);

d. prevenire i conflitti di interessi, in particolare con altre unità operative orientate al conseguimento di un utile;

e. permettere una procedura pubblica di richiamo; e

f. prevedere una strategia adeguata che consenta di mantenere o ripristinare quanto prima l’attività in caso di incidenti.

Art. 38 Delega di attività

(art. 31 cpv. 3 LSerFi)

1 Il servizio di registrazione può delegare a terzi soltanto attività di importanza secondaria.

2 I terzi devono disporre delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere le attività delegate.

3 Il servizio di registrazione istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.

4 La delega deve essere convenuta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.

Art. 39 Costi dell’abilitazione

(art. 31 cpv. 1 LSerFi)

Il servizio di registrazione sostiene, conformemente all’ordinanza del 15 ottobre 20083 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, i costi:

a. della procedura di abilitazione;

3 RS 956.122