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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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c. i provvedimenti adottati dal fornitore di servizi finanziari per ridurre i rischi.

3 La comunicazione può essere trasmessa in forma standardizzata ed elettronica. Il cliente deve poterla registrare su un supporto durevole.

Art. 27 Comportamenti non ammessi

(art. 25 cpv. 3 LSerFi)

I seguenti comportamenti non sono in ogni caso ammessi:

a. modificare la composizione dei depositi del cliente in assenza di un interesse economico di quest’ultimo;

b. sfruttare le informazioni a scapito del cliente, segnatamente la conoscenza di mandati del cliente per effettuare in anticipo, contemporaneamente o subito dopo le medesime operazioni per conto di collaboratori o del fornitore di servizi finanziari;

c. effettuare a scapito del cliente manipolazioni che riguardano i servizi forniti nell’ambito dell’emissione o del collocamento di strumenti finanziari.

Art. 28 Documentazione

(art. 25 LSerFi)

I fornitori di servizi finanziari devono documentare i servizi finanziari per i quali sono risultati o possono risultare conflitti di interessi.

Art. 29 Indennità da parte di terzi

(art. 26 cpv. 1 lett. a LSerFi)

1 Le indennità accettate da terzi in relazione a servizi finanziari, che per loro natura non possono essere trasferite ai clienti, devono essere comunicate secondo l’articolo 26 in quanto costituiscono un conflitto di interessi.

2 Le società del gruppo al quale appartiene il fornitore di servizi finanziari sono considerate terzi per il fornitore.

Art. 30 Operazioni da parte di collaboratori

(art. 27 cpv. 1 LSerFi)

Sono considerati collaboratori del fornitore di servizi finanziari anche i membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, i membri dell’organo di gestione, i soci a responsabilità illimitata e le persone con funzioni analoghe.