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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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c. i provvedimenti adottati dal fornitore di servizi finanziari per ridurre i rischi.
3 La comunicazione può essere trasmessa in forma standardizzata ed elettronica. Il cliente deve poterla registrare su un supporto durevole.
Art. 27 Comportamenti non ammessi
(art. 25 cpv. 3 LSerFi)
I seguenti comportamenti non sono in ogni caso ammessi:
a. modificare la composizione dei depositi del cliente in assenza di un interesse economico di quest’ultimo;
b. sfruttare le informazioni a scapito del cliente, segnatamente la conoscenza di mandati del cliente per effettuare in anticipo, contemporaneamente o subito dopo le medesime operazioni per conto di collaboratori o del fornitore di servizi finanziari;
c. effettuare a scapito del cliente manipolazioni che riguardano i servizi forniti nell’ambito dell’emissione o del collocamento di strumenti finanziari.
Art. 28 Documentazione
(art. 25 LSerFi)
I fornitori di servizi finanziari devono documentare i servizi finanziari per i quali sono risultati o possono risultare conflitti di interessi.
Art. 29 Indennità da parte di terzi
(art. 26 cpv. 1 lett. a LSerFi)
1 Le indennità accettate da terzi in relazione a servizi finanziari, che per loro natura non possono essere trasferite ai clienti, devono essere comunicate secondo l’articolo 26 in quanto costituiscono un conflitto di interessi.
2 Le società del gruppo al quale appartiene il fornitore di servizi finanziari sono considerate terzi per il fornitore.
Art. 30 Operazioni da parte di collaboratori
(art. 27 cpv. 1 LSerFi)
Sono considerati collaboratori del fornitore di servizi finanziari anche i membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, i membri dell’organo di gestione, i soci a responsabilità illimitata e le persone con funzioni analoghe.