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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Sezione 2: Servizio di registrazione

Art. 34 Domanda di abilitazione

(art. 31 cpv. 1 LSerFi)

1 Il servizio di registrazione presenta alla FINMA una domanda di abilitazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie per la valutazione concernenti in particolare:

a. il luogo della direzione;

b. l’organizzazione;

c. la conduzione dell’impresa e i controlli pianificati;

d. la garanzia;

e. l’eventuale delega di compiti a terzi.

2 Per quanto riguarda le persone incaricate della gestione la domanda contiene:

a. indicazioni sulla nazionalità, sul domicilio, sulle partecipazioni qualificate in altre società e sui procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;

b. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata;

c. le referenze;

d. un estratto del casellario giudiziale;

e. un estratto del registro delle esecuzioni.

3 La FINMA può richiedere ulteriori informazioni e indicazioni se queste sono necessarie per la valutazione della domanda.

Art. 35 Vigilanza da parte della FINMA

(art. 31 cpv. 1 LSerFi)

1 Il servizio di registrazione redige annualmente un rapporto sulla sua attività destinato alla FINMA. In particolare il rapporto fornisce indicazioni anche sul coordinamento con eventuali altri servizi di registrazione.

2 I seguenti cambiamenti devono essere comunicati previamente alla FINMA:

a. la sostituzione di un membro dell’organo di gestione;

b. la delega o l’esternalizzazione di compiti essenziali;

c. le modifiche delle basi organizzative.

3 Questi cambiamenti non devono essere approvati dalla FINMA.

Art. 36 Luogo della direzione

(art. 31 cpv. 4 LSerFi)

1 Il servizio di registrazione deve avere sede in Svizzera ed essere effettivamente diretto dalla Svizzera.