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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Sezione 2: Servizio di registrazione
Art. 34 Domanda di abilitazione
(art. 31 cpv. 1 LSerFi)
1 Il servizio di registrazione presenta alla FINMA una domanda di abilitazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie per la valutazione concernenti in particolare:
a. il luogo della direzione;
b. l’organizzazione;
c. la conduzione dell’impresa e i controlli pianificati;
d. la garanzia;
e. l’eventuale delega di compiti a terzi.
2 Per quanto riguarda le persone incaricate della gestione la domanda contiene:
a. indicazioni sulla nazionalità, sul domicilio, sulle partecipazioni qualificate in altre società e sui procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;
b. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata;
c. le referenze;
d. un estratto del casellario giudiziale;
e. un estratto del registro delle esecuzioni.
3 La FINMA può richiedere ulteriori informazioni e indicazioni se queste sono necessarie per la valutazione della domanda.
Art. 35 Vigilanza da parte della FINMA
(art. 31 cpv. 1 LSerFi)
1 Il servizio di registrazione redige annualmente un rapporto sulla sua attività destinato alla FINMA. In particolare il rapporto fornisce indicazioni anche sul coordinamento con eventuali altri servizi di registrazione.
2 I seguenti cambiamenti devono essere comunicati previamente alla FINMA:
a. la sostituzione di un membro dell’organo di gestione;
b. la delega o l’esternalizzazione di compiti essenziali;
c. le modifiche delle basi organizzative.
3 Questi cambiamenti non devono essere approvati dalla FINMA.
Art. 36 Luogo della direzione
(art. 31 cpv. 4 LSerFi)
1 Il servizio di registrazione deve avere sede in Svizzera ed essere effettivamente diretto dalla Svizzera.