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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Capitolo 3: Registro dei consulenti
Sezione 1: Eccezione all’obbligo di registrazione e assicurazione di responsabilità civile professionale
Art. 31 Eccezione all’obbligo di registrazione
(art. 28 LSerFi)
I consulenti alla clientela che operano per fornitori esteri di servizi finanziari, sottoposti a una vigilanza prudenziale all’estero e facenti parte di un gruppo finanziario assoggettato per legge alla vigilanza su base consolidata dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), sono esonerati dall’obbligo di registrazione se forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali.
Art. 32 Assicurazione di responsabilità civile professionale
(art. 29 cpv. 1 lett. b LSerFi)
1 L’assicurazione di responsabilità civile professionale deve assicurare la responsabilità civile prevista dalla legge per i danni patrimoniali derivanti dall’attività del fornitore di servizi finanziari o del consulente alla clientela a seguito di una violazione degli obblighi di diligenza professionali.
2 Per i consulenti alla clientela che operano per un fornitore di servizi finanziari e che devono essere iscritti nel registro, tale fornitore stipula un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
3 La somma assicurata a copertura di eventuali danni deve ammontare almeno a 500 000 franchi all’anno. Se l’assicurazione è stipulata da un fornitore di servizi finanziari che impiega consulenti alla clientela, la somma assicurata ammonta almeno a 500 000 franchi per consulente.
4 L’assicurazione di responsabilità civile professionale deve prevedere un termine di disdetta di almeno tre mesi e una franchigia del 10 per cento al massimo.
5 Essa deve coprire anche i danni che vengono fatti valere entro un anno dalla scadenza del contratto di assicurazione, se questi sono stati causati durante il periodo di validità dello stesso.
Art. 33 Garanzia finanziaria equivalente
(art. 29 cpv. 1 lett. b LSerFi)
1 È considerato una garanzia finanziaria equivalente all’assicurazione di responsabilità civile professionale il deposito di un importo pari alla somma assicurata presso una banca ai sensi dell’articolo 1a della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche, effettuato con il consenso del servizio di registrazione.
2 Per i fornitori esteri di servizi finanziari sottoposti a una vigilanza prudenziale all’estero è considerato una garanzia finanziaria equivalente un capitale minimo corrispondente a 10 000 000 franchi.