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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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b. della procedura di adozione dei provvedimenti necessari per colmare le lacune;
c. della procedura di revoca dell’abilitazione.
Art. 40 Termine di conservazione
(art. 31 cpv. 4 LSerFi)
Il servizio di registrazione conserva per dieci anni i documenti e gli atti sui quali si basa la registrazione.
Sezione 3: Obbligo di comunicazione ed emolumenti
Art. 41 Obbligo di comunicazione
(art. 32 cpv. 2 e 3 LSerFi)
I consulenti alla clientela comunicano al servizio di registrazione entro 14 giorni:
a. la modifica del proprio nome o indirizzo;
b. la modifica del nome o dell’indirizzo del fornitore di servizi finanziari per il quale operano;
c. il cambiamento della propria funzione e carica in seno all’organizzazione;
d. il cambiamento dei propri campi d’attività;
e. la formazione e la formazione continua concluse;
f. la sostituzione dell’organo di mediazione;
g. la cessazione completa o parziale dell’assicurazione di responsabilità civile professionale;
h. la fine dell’attività di consulente alla clientela;
i. il rilascio di un attestato di carenza beni nei propri confronti;
j. le condanne per reati secondo le leggi sui mercati finanziari o per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137–172ter del Codice penale4;
k. l’ordine nei propri confronti di un divieto di esercizio dell’attività secondo l’articolo 33a della legge del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o di un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 LFINMA;
l. le condanne o le decisioni di autorità estere paragonabili a quelle di cui alle lettere j e k.