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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Art. 25 Provvedimenti organizzativi

(art. 25 cpv. 1 LSerFi)

Per evitare i conflitti di interessi, i fornitori di servizi finanziari devono adottare i seguenti provvedimenti commisurati ai rischi e adeguati alle loro dimensioni, alla loro complessità e alla loro forma giuridica nonché ai servizi finanziari da loro offerti:

a. prendere misure per riconoscere i conflitti di interessi;

b. evitare lo scambio di informazioni se questo potrebbe essere contrario all’interesse del cliente, segnatamente lo scambio tra collaboratori le cui attività potrebbero generare un conflitto di interessi, o monitorare tale scambio;

c. separare le funzioni legate all’organizzazione e alla gestione di collaboratori se i loro compiti principali potrebbero generare un conflitto di interessi tra clienti o tra i clienti e il fornitore di servizi finanziari;

d. prendere le misure necessarie per evitare che ai collaboratori coinvolti contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo nella fornitura di diversi servizi finanziari siano assegnati compiti che potrebbero compromettere la gestione corretta dei conflitti di interessi;

e. concepire la politica retributiva in modo che:

1. elementi variabili della retribuzione di collaboratori che forniscono servizi finanziari non pregiudichino la qualità di tali servizi nei confronti dei clienti,

2. le retribuzioni dei collaboratori non possano influenzarsi direttamente se tra le attività delle unità operative potrebbe sorgere un conflitto di interessi;

f. emanare istruzioni interne che consentano di riconoscere i conflitti di interessi tra i clienti e i collaboratori e di illustrare le misure necessarie per evitare o risolvere tali conflitti nonché verificare regolarmente le istruzioni;

g. emanare norme per l’acquisto e l’alienazione per proprio conto di strumenti finanziari da parte di collaboratori.

Art. 26 Comunicazione

(art. 25 cpv. 2 LSerFi)

1 Se tramite i provvedimenti di cui all’articolo 25 capoverso 1 LSerFi non si può evitare un pregiudizio nei confronti del cliente, o lo si può evitare soltanto con un dispendio sproporzionato, il fornitore di servizi finanziari glielo comunica in maniera adeguata.

2 A tal fine il fornitore di servizi finanziari descrive i conflitti di interessi che risultano dalla fornitura dei servizi finanziari in questione. Ai clienti occorre spiegare in modo comprensibile e in termini generali:

a. le circostanze che hanno generato il conflitto di interessi;

b. i rischi che ne derivano;