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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Capitolo 2: Organizzazione

Sezione 1: Misure organizzative

(art. 21–24 LSerFi)

Art. 23

1 Sempre che per essi non siano applicabili disposizioni previste da leggi speciali, i fornitori di servizi finanziari eseguono gli obblighi derivanti dalla LSerFi:

a. definendo direttive interne adeguate alle loro dimensioni, alla loro complessità e alla loro forma giuridica nonché ai servizi finanziari da loro offerti e commisurate ai rischi connessi a tali elementi;

b. scegliendo accuratamente i collaboratori e provvedendo affinché questi ricevano una formazione e una formazione continua per quanto riguarda le norme di comportamento e le conoscenze specialistiche necessarie per l’adempimento dei compiti concreti;

c. evitando, con le retribuzioni pagate ai propri collaboratori, di incentivarli a disattendere gli obblighi legali o a tenere un comportamento dannoso nei confronti dei clienti.

2 Se un’unità operativa è composta da diverse persone:

a. il fornitore di servizi finanziari assicura una sorveglianza efficace, in particolare mediante controlli interni adeguati;

b. definisce processi lavorativi e operativi vincolanti.

Sezione 2: Conflitti di interessi e relativi obblighi

Art. 24 Conflitti di interessi

(art. 25 LSerFi)

Sussistono conflitti di interessi ai sensi della LSerFi in particolare se il fornitore di servizi finanziari:

a. in violazione del principio della buona fede può conseguire per sé un vantaggio finanziario o evitare a se stesso una perdita finanziaria a danno del cliente;

b. ha un interesse nel risultato del servizio finanziario fornito al cliente, che è in contrasto con quello del cliente stesso;

c. nella fornitura di servizi finanziari ha un incentivo finanziario o di altra natura ad anteporre gli interessi di determinati clienti rispetto ad altri;

d. in violazione del principio della buona fede accetta da un terzo un incentivo sotto forma di vantaggio monetario o non monetario o di servizi in relazione al servizio finanziario fornito al cliente.