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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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b. i gestori patrimoniali e i trustee si sono impegnati a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l’organismo di vigilanza.
Art. 23 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri
(art. 23 LIsFi)
Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti:
a. il riporto della perdita e la perdita dell’esercizio corrente;
b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell’esercizio corrente;
c. il 20 per cento all’anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all’articolo 22 capoverso 3;
d. i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software;
e. nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio;
f. nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
g. il valore contabile delle partecipazioni.
Art. 24 Garanzie
(art. 22 cpv. 2 e 23 LIsFi)
1 Sussistono adeguate garanzie se sono osservate le pertinenti disposizioni concernenti i fondi propri.
2 Le assicurazioni di responsabilità civile professionale possono essere computate per metà nei fondi propri, sempre che coprano i rischi del modello aziendale. La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 25 Presentazione dei conti
(art. 9 LIsFi)
1 Ai gestori patrimoniali e ai trustee si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO11. L’articolo 957 capoversi 2 e 3 CO non è applicabile.
2 Se i gestori patrimoniali e i trustee sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.
11 RS 220