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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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c. l’istituto di previdenza effettua un calcolo su base annuale se viene raggiunto il valore soglia del 20 per cento in ambito obbligatorio. Esso comunica al gestore il valore calcolato.

3 I valori soglia di cui all’articolo 24 capoverso 2 lettere a e b LIsFi non vengono cumulati.

4 La FINMA disciplina i dettagli concernenti il calcolo dei valori patrimoniali e dell’effetto leva secondo i capoversi 1 e 2.

5 Il gestore che supera un valore soglia di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni e presentarle una richiesta di autorizzazione secondo l’articolo 24 capoverso 1 LIsFi entro 90 giorni.

Art. 28 Autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi

(art. 24 cpv. 3 LIsFi)

La FINMA rilascia a un gestore patrimoniale di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi un’autorizzazione secondo l’articolo 24 capoverso 3 LIsFi se:

a. esso ha sede in Svizzera;

b. esso adempie le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 24 capoverso 1 LIsFi; e

c. il diritto svizzero o il diritto estero applicabile prevede che la gestione di patrimoni collettivi possa essere delegata soltanto a un gestore di patrimoni collettivi sottoposto a vigilanza.

Art. 29 Organizzazione

(art. 9 LIsFi)

1 I gestori di patrimoni collettivi devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.

2 Essi devono disporre di personale in possesso di qualifiche adeguate per la loro attività.

3 Le persone con diritto di firma devono firmare a due.

4 I gestori di patrimoni collettivi devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere il presidente dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

5 L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.

6 I gestori di patrimoni collettivi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Se il volume e il tipo dell’attività lo richiedono, la FINMA può consentire eccezioni, in particolare in caso di ricavo lordo annuo inferiore a 5 milioni di franchi.

7 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.