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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Art. 21 Entità dei fondi propri

(art. 23 LIsFi)

1 I fondi propri prescritti nell’articolo 23 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente.

2 Si considerano costi fissi secondo l’articolo 23 capoverso 2 LIsFi:

a. le spese per il personale;

b. le spese materiali per l’esercizio;

c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;

d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

3 La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell’esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.

4 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.

Art. 22 Fondi propri computabili

(art. 23 LIsFi)

1 Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:

a. il capitale azionario e di partecipazione liberato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa;

b. le riserve legali e le altre riserve;

c. il riporto dell’utile;

d. l’utile dell’esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che da un controllo critico o da una revisione limitata secondo il CO10 della chiusura intermedia o del conto annuale risultino le garanzie previste;

e. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nel rapporto di audit.

2 Le società di persone e le imprese individuali possono computare nei fondi propri:

a. i conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell’articolo 20 capoverso 3;

b. le accomandite.

3 I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:

a. tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e

10 RS 220