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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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2 Essi regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro propensione ai rischi.
3 Essi effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).
4 Fatta salva la possibilità di consentire eccezioni secondo l’articolo 29 capoverso 6, la definizione, la garanzia dell’applicazione e il monitoraggio del sistema di controllo interno (SCI) spettano all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo del gestore di patrimoni collettivi. Esso determina anche la propensione ai rischi.
5 L’organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata. Sono fatte salve le eccezioni secondo l’articolo 29 capoverso 6.
6 Se, conformemente all’articolo 29 capoverso 6, esiste un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, la FINMA può inoltre esigere, se il volume e il tipo dell’attività lo richiedono, l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.
7 La FINMA disciplina i dettagli. In casi motivati, può consentire deroghe a questi requisiti.
Art. 34 Capitale minimo
(art. 28 cpv. 1 e 3 LIsFi)
1 Il capitale minimo dei gestori di patrimoni collettivi deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.
2 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata dal capitale sociale.
3 Nel caso delle società di persone, il capitale minimo deve essere costituito da:
a. i conti di capitale;
b. le accomandite;
c. gli averi dei soci illimitatamente responsabili.
4 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
a. tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
b. il gestore di patrimoni collettivi si è impegnato a:
1. non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,