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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Art. 26 Documentazione interna
(art. 9 LIsFi)
La documentazione interna dei gestori patrimoniali e dei trustee deve consentire alla società di audit, all’organismo di vigilanza e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.
Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi
Art. 27 Calcolo dei valori soglia
(art. 24 cpv. 1 e 2 LIsFi)
1 Per il calcolo dei valori soglia degli investimenti collettivi di capitale gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera a LIsFi vale quanto segue:
a. nei valori patrimoniali gestiti devono essere computati tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri gestiti dallo stesso gestore, indipendentemente dal fatto che li gestisca direttamente o mediante delega oppure attraverso una società alla quale è vincolato da:
1. una direzione unica,
2. un rapporto di controllo congiunto, o
3. una partecipazione importante diretta o indiretta;
b. il valore dei valori patrimoniali è calcolato, tenuto conto di un eventuale effetto leva, su base almeno trimestrale;
c. per gli investimenti collettivi di capitale costituiti più di 12 mesi prima, il valore soglia può essere calcolato sulla base del valore medio dei valori patrimoniali degli ultimi quattro trimestri;
d. il valore degli investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo 24 capoverso 2 lettera a numero 2 LIsFi è calcolato sulla base degli impegni all’investimento o del valore nominale dei corrispondenti veicoli di investimento collettivo, sempre che gli investimenti alla loro base non abbiano un prezzo risultante dalla negoziazione su un mercato regolamentato.
2 Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali di istituti di previdenza gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi vale quanto segue:
a. devono essere inclusi i valori patrimoniali dei seguenti istituti di previdenza:
1. istituti di previdenza registrati e non registrati,
2. fondi padronali di previdenza,
3. fondazioni d’investimento,
4. fondazioni del pilastro 3a,
5. fondazioni di libero passaggio;
b. il gestore effettua un calcolo su base trimestrale se viene raggiunto il valore soglia di 100 milioni di franchi;