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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Art. 30 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo

(art. 9 LIsFi)

1 La maggioranza dei membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo non può far parte dell’organo di gestione.

2 Il presidente non può presiedere contemporaneamente l’organo di gestione.

3 Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nel gestore di patrimoni collettivi e nelle società dello stesso gruppo.

4 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.

Art. 31 Compiti

(art. 26 LIsFi)

1 Per attività amministrativa secondo l’articolo 26 capoverso 3 LIsFi, che un gestore di patrimoni collettivi può esercitare nell’ambito dei suoi compiti secondo l’articolo 26 LIsFi, si intende segnatamente l’accettazione e la trasmissione di mandati, a nome e per conto di clienti, che hanno per oggetto strumenti finanziari. È fatto salvo l’articolo 35 LIsFi.

2 I gestori di patrimoni collettivi adottano le misure necessarie per evitare l’interruzione dei contatti con i clienti nonché l’insorgere di una relazione inattiva con i clienti.

3 Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori di patrimoni collettivi, i rischi devono essere presi in considerazione nell’ambito della vigilanza (art. 61 e 63 LIsFi).

Art. 32 Delega di compiti

(art. 27 LIsFi)

1 Vi è una delega di compiti secondo l’articolo 27 capoverso 1 LIsFi quando i gestori di patrimoni collettivi incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito secondo l’articolo 26 LIsFi modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione.

2 Le decisioni di investimento possono essere delegate soltanto a gestori di patrimoni collettivi sottoposti a una vigilanza riconosciuta.

3 La delega deve essere formulata in modo da consentire al gestore di patrimoni collettivi, al suo organo di audit interno, alla società di audit e alla FINMA di monitorare e verificare il compito delegato.

Art. 33 Gestione dei rischi e controllo interno

(art. 9 LIsFi)

1 I gestori di patrimoni collettivi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell’impresa (conformità alle norme).