Progetto

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 28Fedlex · Progetto

1. non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,

2. non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, gli elementi di capitale in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

5 La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

6 La FINMA può autorizzare le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 3 e 4, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di conferimento in contanti su un conto bancario bloccato.

7 In casi motivati, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.

Art. 63 Fondi propri e ripartizione dei rischi

(art. 46 LIsFi)

1 Le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono detenere durevolmente fondi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi.

2 Si considerano costi fissi:

a. le spese per il personale;

b. le spese materiali per l’esercizio;

c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;

d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

3 La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell’esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.

4 Le società di intermediazione mobiliare che tengono conti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell’ordinanza del 1° giugno 201221 sui fondi propri.

Art. 64 Liquidità

(art. 46 LIsFi)

1 Le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono investire i propri fondi in modo da garantire in ogni momento una sufficiente liquidità.

21 RS 952.03