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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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3 L’obbligo di comunicazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
4 Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all’estero:
a. le operazioni in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, purché alla sede di negoziazione siano regolarmente comunicati i fatti soggetti all’obbligo di comunicazione in virtù di un accordo ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 della legge del 19 giugno 201524 sull’infrastruttura finanziaria o nell’ambito di uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, se:
1. le operazioni sono effettuate dalla succursale di una società di intermediazione mobiliare svizzera o da un partecipante estero ammesso, e
2. la succursale o il partecipante estero sono ammessi al commercio dalla competente autorità estera di vigilanza e sono soggetti all’obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;
b. le operazioni in valori mobiliari esteri ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, effettuate presso una sede di negoziazione estera riconosciuta.
5 Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.
Sezione 5: Succursali
Art. 69 Istituti finanziari esteri
(art. 52 cpv. 1 LIsFi)
1 Sono considerate istituti finanziari esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che:
a. possiedono all’estero un’autorizzazione quale istituto finanziario;
b. nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali utilizzano espressioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LIsFi o un’espressione di significato analogo; o
c. operano quali istituti finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LIsFi.
2 Se la sua direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, l’istituto finanziario deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative agli istituti finanziari svizzeri.
Art. 70 Obbligo e condizioni di autorizzazione
(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)
1 L’istituto finanziario estero deve:
24 RS 958.1