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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione.
2 La delega deve essere formulata in modo da consentire alla società di intermediazione mobiliare, al suo organo di audit interno, alla società di audit e alla FINMA di monitorare e verificare il compito delegato.
Art. 61 Gestione dei rischi e controllo interno
(art. 9 LIsFi)
1 Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme.
2 Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro propensione ai rischi.
3 Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle commerciali.
4 I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell’articolo 41 lettere a e c LIsFi istituiscono un organo di audit interno indipendente dalla gestione. Esso deve disporre di risorse sufficienti e di diritti di verifica incondizionati.
5 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti o disporre requisiti più severi.
Art. 62 Capitale minimo e garanzie
(art. 45 LIsFi)
1 Il capitale minimo della società di intermediazione mobiliare deve ammontare a 1,5 milioni di franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.
2 In caso di fondazione mediante conferimenti in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata. Tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in una società di intermediazione mobiliare.
3 Per le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone il capitale si compone:
a. dei conti di capitale; e
b. degli averi dei soci illimitatamente responsabili.
4 Gli averi di cui al capoverso 3 possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
a. tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
b. la società di intermediazione mobiliare si è impegnata a: