Progetto

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto

Art. 54 Presentazione dei conti e rapporto di attività

(art. 9 e 33 LIsFi)

1 Alle direzioni dei fondi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO18. Se le direzioni dei fondi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.

2 Entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’organo di gestione, la direzione del fondo consegna alla FINMA il rapporto di attività e la relazione completa destinati all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.

Art. 55 Documentazione interna

(art. 9 e 33 LIsFi)

La documentazione interna delle direzioni dei fondi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.

Art. 56 Cambiamento della direzione del fondo

(art. 39 LIsFi)

L’articolo 27 LICol19 si applica per analogia al cambiamento della direzione del fondo.

Sezione 4: Società di intermediazione mobiliare

Art. 57 Carattere professionale

(art. 3 e 41 LIsFi)

1 Le società di intermediazione mobiliare ai sensi dell’articolo 41 lettera a LIsFi esercitano la loro attività a titolo professionale se, direttamente o indirettamente, tengono conti o custodiscono valori mobiliari per più di 20 clienti.

2 Per il resto si applica l’articolo 11 capoversi 2–4.

3 Non sono considerate società di intermediazione mobiliare le direzioni dei fondi.

4 Non sono considerati clienti ai sensi dell’articolo 41 lettera a LIsFi:

a. le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere ed estere o altre imprese sottoposte a vigilanza statale;

b. gli azionisti o i soci che detengono una partecipazione determinante o le persone aventi legami economici o familiari con loro;

c. gli investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale.

5 La funzionalità del mercato finanziario può essere compromessa ai sensi dell’articolo 41 lettera b numero 1 LIsFi se vengono effettuate operazioni di nego-

18 RS 220

19 RS 951.31