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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Art. 52 Fondi propri computabili

(art. 37 LIsFi)

1 Le direzioni dei fondi possono computare nei fondi propri:

a. il capitale azionario e di partecipazione liberato;

b. le riserve legali e le altre riserve;

c. il riporto dell’utile;

d. l’utile dell’esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un controllo sommario della chiusura intermedia con un conto economico completo;

e. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nel rapporto di audit.

2 Le direzioni dei fondi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:

a. tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e

b. la direzione del fondo si è impegnata a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

3 La dichiarazione di cui al capoverso 2 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

4 I fondi propri di cui al capoverso 1 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.

Art. 53 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri

(art. 37 LIsFi)

Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti:

a. il riporto della perdita e la perdita dell’esercizio corrente;

b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell’esercizio corrente;

c. il 20 per cento all’anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all’articolo 52 capoverso 2;

d. i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software;

e. le azioni detenute a proprio rischio dalla direzione del fondo;

f. il valore contabile delle partecipazioni.