Progetto

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 29Fedlex · Progetto

2 Le società di intermediazione mobiliare che tengono conti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell’ordinanza del 30 novembre 201222 sulla liquidità.

Art. 65 Presentazione dei conti

(art. 48 LIsFi)

Le disposizioni relative alla presentazione dei conti dell’ordinanza del 30 aprile 201423 sulle banche si applicano per analogia.

Art. 66 Documentazione interna

(art. 9 LIsFi)

La documentazione interna delle società di intermediazione mobiliare deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.

Art. 67 Obbligo di registrazione

(art. 50 LIsFi)

1 La società di intermediazione mobiliare registra tutti i mandati ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da essa effettuate.

2 L’obbligo di registrazione si applica anche ai mandati e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione.

3 L’obbligo di registrazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.

4 La FINMA determina quali indicazioni sono necessarie e in quale forma devono essere registrate.

Art. 68 Obbligo di comunicazione

(art. 51 LIsFi)

1 La società di intermediazione mobiliare comunica tutte le operazioni da essa effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione. Devono essere comunicati in particolare:

a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;

b. il volume, la data e l’ora della conclusione dell’operazione;

c. il corso;

d. le informazioni per l’identificazione dell’avente economicamente diritto.

2 L’obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione.

22 RS 952.06

23 RS 952.02