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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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ziazione di valori mobiliari il cui volume complessivo supera i 5 miliardi di franchi per anno civile in Svizzera.

6 Una società di intermediazione mobiliare fissa pubblicamente i corsi ai sensi dell’articolo 41 lettera c LIsFi se i corsi fanno parte di un’offerta rivolta al pubblico secondo l’articolo 3 lettere g e h LSerFi20.

Art. 58 Organizzazione

(art. 9 LIsFi)

1 Le società di intermediazione mobiliare devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.

2 Esse devono disporre di personale in possesso di qualifiche adeguate per la loro attività.

3 Le società di intermediazione mobiliare devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

4 L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.

5 I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell’articolo 41 lettere a e c LIsFi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, che non sia composto in maggioranza da membri dell’organo di gestione.

6 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti o disporre requisiti più severi.

Art. 59 Compiti

(art. 44 LIsFi)

1 Nell’ambito dei loro compiti di cui all’articolo 44 LIsFi, le società di intermediazione mobiliare provvedono ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale ed esecuzione delle transazioni. In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni o ordinare la separazione di altre funzioni.

2 I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell’articolo 41 lettere a e c LIsFi e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari.

3 Per il resto si applica l’articolo 8.

Art. 60 Delega di compiti

(art. 14 cpv. 1 LIsFi)

1 Vi è una delega di compiti secondo l’articolo 14 capoverso 1 LIsFi se le società di intermediazione mobiliare incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente

20 RS 950.1