Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
chiave secondo il regolamento PRIIP11, ma deve essere completato dalle indicazioni sull’emittente.
– Semplificazione per le emissioni frequenti: in futuro le imprese che emettono spesso titoli potranno ricorrere a un documento di registrazione universale. Gli emittenti che aggiornano regolarmente tale documento presso le loro autorità di vigilanza possono quindi beneficiare di un processo di approvazione più rapido di 5 giorni (al posto dei 10 giorni lavorativi attuali).
– Prospetto UE della crescita per le PMI e altre imprese non quotate in borsa: per
determinate imprese al di fuori dei mercati regolamentati il nuovo regolamento relativo al prospetto prevede la possibilità di redigere un prospetto UE della crescita, per il quale vige un regime di informativa semplificato. La Commissione europea ha tempo fino al 21 luglio 2019 per emanare atti normativi delegati, ad esempio sul contenuto ridotto del prospetto della crescita.
3.1.3 Documento contenente le informazioni chiave
Come illustrato nel messaggio, il regolamento PRIIP obbliga i produttori e i distributori di determinati prodotti d’investimento a sottoporre agli investitori documenti contenenti le informazioni chiave sui prodotti12. Le disposizioni riguardano i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Il regolamento è applicabile dal 31 dicembre 2017.
Il regolamento PRIIP è completato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/65313. Esso precisa il contenuto, i metodi di calcolo, la presentazione del documento contenente le informazioni chiave così come il suo riesame, la sua revisione e la sua consegna. Gli ideatori di PRIIP sono tenuti a presentare il documento contenente le informazioni chiave secondo il modello di cui all’allegato. Per il contenuto, il layout e l’ordine delle sezioni si applicano pertanto regole standardizzate. Il documento non può superare la lunghezza massima complessiva di tre facciate formato A4. In base al modello, i suoi contenuti principali devono essere presentati sotto forma di domande e comprendono essenzialmente i punti seguenti:
– la descrizione del prodotto, la definizione dell’investitore a cui si intende commercializzare il prodotto nonché l’obiettivo dell’investimento;
– eventualmente un avviso;
– un indicatore sintetico di rischio, che fornisca indicazioni quantitative sul rischio di mercato e di credito e che sia completato da indicazioni qualitative sulla liquidità (commerciabilità da parte del consumatore);
– tre scenari di performance e uno scenario di stress per la durata del PRIIP o il periodo di detenzione raccomandato del PRIIP;
– un indicatore sintetico di costo e una suddivisione dei costi, anche per periodi intermedi;
– indicazioni sulle conseguenze di una vendita o un’estinzione anticipata del PRIIP;
– informazioni sulle possibilità di presentare reclami.
11 Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.
12 FF 2015 7325
13 Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti, GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1.