Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
creazione di perimetri di riservatezza in cui le informazioni possano essere isolate e controllate (cfr. al riguardo la Circolare FINMA 2013/8 «Regole di condotta sul mercato», n. marg. 51).
Il tipo, l’estensione e la verifica di istruzioni interne che devono essere eventualmente emanate dipendono dall’attività e dalle dimensioni del fornitore di servizi finanziari. Lo stesso vale per le misure di cui alla lettera b, che devono essere attuate se le dimensioni e la forma giuridica del fornitore di servizi finanziari lo consentono. In determinate circostanze, un piccolo gestore patrimoniale o consulente in investimenti indipendente potrebbe non riuscire ad applicare le misure elencate nella presente disposizione.
Art. 26 Comunicazione
Se non possono essere evitati o se la loro esclusione ostacola la fornitura dei servizi, i conflitti di interessi devono essere comunicati ai clienti. Consapevoli delle circostanze essenziali, questi ultimi devono poter decidere se concludere il contratto con il fornitore di servizi finanziari malgrado il conflitto di interessi oppure, nel caso in cui il conflitto di interessi da comunicare si verifichi soltanto dopo la conclusione del contratto nell’ambito di una relazione d’affari durevole, se ricevere ancora il servizio.
Art. 27 Comportamenti non ammessi
Conformemente all’articolo 25 capoverso 3 LSerFi il Consiglio federale designa i comportamenti che in ogni caso non sono ammessi. Secondo il messaggio questi comprendono in primo luogo il «churning» (gonfiare le spese), il «front / parallel / after running» (esecuzione di operazioni per conto proprio prima, parallelamente o immediatamente dopo le operazioni dei clienti) e i tagli di corso. Essi violano in modo grave il principio fondamentale della buona fede vigente nelle relazioni tra fornitori di servizi finanziari e clienti e vanno oltre le fattispecie del diritto in materia di vigilanza contemplate nella legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1), ovvero lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, in particolare perché non riguardano soltanto la gestione di valori mobiliari.
Art. 28 Documentazione
L’obbligo di documentazione deriva dagli obblighi di riconoscere, evitare e comunicare i conflitti di interessi. Devono essere documentati soltanto i conflitti di interessi che sono o sono già stati oggetto di questi tre obblighi principali presso il fornitore di servizi finanziari.
Art. 29 Indennità da parte di terzi
Le indennità non monetarie contemplate in questa disposizione, che devono essere comunicate ai clienti in quanto costituiscono un conflitto di interessi, possono consistere ad esempio nella messa a disposizione di analisi di mercato e finanziarie («research») o nella concessione dell’accesso a una piattaforma.
Conformemente alla giurisprudenza univoca del Tribunale federale – sulla quale si fonda l’articolo 26 LSerFi – le società del gruppo sono considerate terzi (cfr. al riguardo DTF 138 III 755, pag. 733 segg. n. 8). Poiché in questa disposizione l’istituto del gruppo viene utilizzato prevalentemente per determinare i diritti e gli obblighi nei rapporti di diritto privato tra il fornitore di servizi finanziari e i clienti, anche il concetto di gruppo deve essere inteso nel senso del diritto privato. Concretamente, occorre basarsi sulla definizione data dal diritto contabile di cui all’articolo 963 CO (ovviamente senza tenere conto delle eccezioni menzionate all’art. 963a CO che riguardano esclusivamente la contabilità).