Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
indicazioni che secondo la prassi devono essere fornite alla FINMA per la verifica della suddetta garanzia. I requisiti menzionati corrispondono a quelli definiti in generale nelle leggi sui mercati finanzi per le persone che devono offrire una siffatta garanzia. Essi si sono rivelati efficaci nella pratica. A questo proposito si rimanda per analogia alla disposizione di esecuzione dell’articolo 7 dell’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi; RS ...).
Capoverso 3
La FINMA può richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni e indicazioni che ritiene necessarie per esaminare la domanda ed effettuare una valutazione esaustiva. In virtù delle sue competenze generali in materia di vigilanza conferitele dalla LFINMA, la FINMA può inoltre chiedere in particolare il parere di un esperto indipendente su alcuni aspetti organizzativi, segnatamente in relazione con l’impiego delle tecnologie dell’informazione. I costi per l’esperto incaricato sono a carico del servizio di registrazione.
Art. 35 Vigilanza da parte della FINMA
Il servizio di registrazione deve adempiere durevolmente le condizioni di abilitazione. Esso sottostà alla vigilanza della FINMA (cfr. art. 3 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1), ma non a una vigilanza continua. La FINMA può verificare in ogni momento l’adempimento delle condizioni di abilitazione. Se constata irregolarità la FINMA può, come per qualsiasi altro assoggettato alla sua vigilanza, prendere i provvedimenti di vigilanza menzionati agli articoli 29–37 LFINMA per impedire o porre fine a possibili violazioni (cfr. anche art. 31 cpv. 5 LSerFi). Se il servizio di registrazione non colma entro un termine adeguato le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti, la FINMA può, in ultima ratio, revocare l’abilitazione e trasferirla a un altro servizio di registrazione.
Capoverso 1
Il rapporto da inoltrare annualmente deve fornire informazioni sull’attività del servizio di registrazione nonché sulla sua organizzazione. Nella parte del rapporto relativa all’organizzazione il servizio di registrazione deve dimostrare di continuare ad adempiere le condizioni di abilitazione. In particolare, il servizio di registrazione deve fornire indicazioni anche sul coordinamento e la collaborazione con eventuali altri servizi di registrazione. Ciò concerne in particolare i settori in cui ai servizi di registrazione è lasciato un certo margine di manovra e il coordinamento e la collaborazione di tali organi è determinante per evitare distorsioni della concorrenza e garantire un’applicazione uniforme del diritto sul mercato finanziario svizzero (ad es. in occasione del riconoscimento di corsi di formazione e perfezionamento seguiti da consulenti alla clientela svizzeri ed esteri nell’ambito dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LSerFi). Altre eventuali indicazioni pertinenti, ad esempio su eventuali sfide che il servizio di registrazione dovrà affrontare, sul numero di decisioni che sono state impugnate o sui procedimenti giudiziari pendenti devono essere fornite nel rapporto annuale sull’attività del servizio di registrazione e trasmesse alla FINMA.
Capoversi 2 e 3
Il servizio di registrazione deve comunicare previamente alla FINMA taluni cambiamenti. Questi comprendono elementi centrali delle condizioni di abilitazione e sono elencati in maniera esaustiva. Dal momento che il servizio di registrazione non è sottoposto a una vigilanza prudenziale da parte della FINMA appare opportuno che esso si limiti a comunicare previamente alla FINMA i cambiamenti e che quest’ultima non li debba approvare, ma ne debba semplicemente prendere atto. La FINMA si riserva tuttavia la facoltà di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui le condizioni di abilitazione non siano più adempiute.