Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 36 Luogo della direzione
Capoverso 1
Un esercizio corretto della funzione di un servizio di registrazione e una vigilanza efficace da parte della FINMA presuppongono che tale servizio abbia la propria sede in Svizzera e che sia anche effettivamente diretto dalla Svizzera.
Capoverso 2
In linea di principio il servizio di registrazione può scegliere liberamente la sua forma giuridica e la sua organizzazione interna. La legge definisce le condizioni quadro per la sua organizzazione, ma non le disciplina nel dettaglio. Il servizio di registrazione può ad esempio essere una persona giuridica, ma può anche essere integrato in una persona giuridica esistente che abbia sede in Svizzera, a condizione che l’attività operativa del servizio di registrazione sia effettivamente diretta e svolta dalla Svizzera.
Capoverso 3
Indipendentemente dal modello di organizzazione e dalla forma giuridica scelti dal servizio di registrazione, occorre assicurarsi che almeno due persone qualificate siano responsabili dell’attività operativa. In tal modo si garantisce una sostituzione continuativa. Per il corretto esercizio della loro funzione tali persone devono essere domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione e assumersene la responsabilità. Devono inoltre disporre delle competenze specialistiche e dell’esperienza necessarie per la registrazione dei consulenti alla clientela.
Art. 37 Organizzazione
La legge stabilisce (cfr. art. 31 cpv. 3 LSerFi) che il servizio di registrazione deve essere organizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti.
In virtù di questa disposizione legale e analogamente a quanto previsto per gli istituti finanziari autorizzati secondo la LIsFi, il servizio di registrazione deve disporre di un’adeguata organizzazione aziendale. Conformemente al principio di proporzionalità, i requisiti possono risultare più severi o più flessibili a seconda dell’organizzazione concreta del servizio di registrazione. L’organizzazione deve essere disciplinata in un regolamento di organizzazione (lett. a). Il servizio di registrazione deve inoltre impiegare personale in possesso di qualifiche adeguate per la sua attività (lett. b). Deve poi disporre di un sistema di controllo interno (SCI) e di un sistema di garanzia della conformità alle norme («compliance») che assicurino e controllino il rispetto delle disposizioni legali (come quelle della LSerFi, dell’OSerFi, della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). In tal modo si garantisce che le persone che devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile presentino regolarmente all’organismo di vigilanza del servizio di registrazione un rapporto sull’attività di quest’ultimo e ne rendano conto. Come altri titolari di un’autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari, anche il servizio di registrazione deve prevenire, mediante un’adeguata struttura organizzativa, i conflitti di interessi, in particolare con unità operative orientate al conseguimento di un utile (lett. d), ad esempio emanando norme in materia di pubblicità e ricusazione nonché un apposito regolamento di organizzazione. Se il servizio di registrazione è integrato in una persona giuridica esistente, le persone incaricate della direzione devono essere separate dal punto di vista funzionale e gerarchico dalle altre unità operative orientate al conseguimento di un utile. In tal modo si evitano i conflitti di interessi e si garantisce l’indipendenza. Si deve presumere che il registro sia tenuto in forma elettronica. Pertanto, per il servizio di registrazione è fondamentale e indispensabile disporre di un’infrastruttura informatica adeguata e di un dispositivo di sicurezza corrispondente (lett. e). Occorre inoltre definire una strategia che garantisca una gestione regolare della continuità operativa affinché in casi di forza maggiore e, in generale, al verificarsi di eventi