Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Secondo la lettera c le modalità di retribuzione non devono creare incentivi che potrebbero condurre a conflitti di interessi. Questa disposizione riprende l’analoga regolamentazione applicabile alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 8 capoverso 4 dell’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OinFi; RS 958.11).
L’articolo 23 LSerFi non necessita di ulteriori chiarimenti a livello di ordinanza.
Sezione 2: Conflitti di interessi e relativi obblighi
Art. 24 Conflitti di interessi
La legge stabilisce che i fornitori di servizi finanziari devono evitare per quanto possibile conflitti di interessi che possono risultare dalla fornitura di servizi finanziari ai clienti. Le disposizioni dell’ordinanza precisano come tali fornitori assicurano che i propri interessi o quelli dei loro collaboratori non siano in contrasto con gli interessi dei clienti e che gli interessi dei clienti non si oppongano a vicenda.
I conflitti di interessi possono sorgere in tutti i diversi ambiti di un servizio finanziario, benché in generale occorre segnalare che le azioni volte al conseguimento di un utile non costituiscono di per sé un conflitto di interessi. Per distinguere più facilmente i conflitti di interessi, l’ordinanza dapprima definisce in modo più preciso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi in cui generalmente possono verificarsi conflitti di interessi.
È evidente che i conflitti di interessi nei confronti dei clienti possono sorgere direttamente con il fornitore di servizi finanziari ma anche, a seconda delle circostanze, con le imprese che hanno legami con quest’ultimo. Non è dunque necessario specificare separatamente questo principio.
Art. 25 Provvedimenti organizzativi
La gestione dei conflitti di interessi segue l’ordine definito nella legge, secondo cui in primo luogo tali conflitti devono essere possibilmente evitati. A tal fine i fornitori di servizi finanziari devono essere in grado, sul piano organizzativo, di riconoscere i conflitti di interessi effettivi e quelli potenziali. Anche in questo caso i requisiti posti ai fornitori di servizi finanziari devono essere commisurati ai rischi e adeguati, in particolare, alle dimensioni, alla complessità e alla forma giuridica dei fornitori.
I fornitori di servizi finanziari devono essenzialmente verificare l’esistenza di possibili incentivi che inducano loro stessi o i propri collaboratori a trascurare gli interessi dei clienti o ad anteporvi i propri. Al riguardo occorre considerare sia le indennità finanziarie versate da terzi ai fornitori di servizi finanziari sia gli incentivi previsti dal fornitore di servizi finanziari per i suoi collaboratori. Le circostanze concrete sono sempre un elemento fondamentale per valutare l’esistenza di un conflitto di interessi, come in particolare il tipo, il volume e la complessità delle operazioni, le categorie di clienti interessate nonché la struttura aziendale del fornitore di servizi finanziari, soprattutto l’eventuale appartenenza a un gruppo e i relativi rapporti di dipendenza.
Anche in questo caso la disposizione fornisce un elenco non esaustivo delle situazioni tipiche in cui i fornitori di servizi finanziari devono prestare particolare attenzione a eventuali conflitti di interessi e prescrive i provvedimenti da adottare al riguardo.
Per quanto concerne l’accesso alle informazioni, spesso all’origine di conflitti di interessi, il fornitore di servizi finanziari può ad esempio adottare misure concernenti l’allestimento dei locali, il personale e gli aspetti funzionali, organizzativi e di tecnologia dell’informazione per la