Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 30 Operazioni da parte di collaboratori
La formulazione corrisponde a quella indicata nella Circolare FINMA 2013/8 «Regole di condotta sul mercato» al numero marginale 54. La disposizione concerne tutte le persone che operano per il fornitore di servizi finanziari e che potrebbero utilizzare abusivamente in qualsiasi modo informazioni privilegiate per proprio conto. I commenti rilevanti per la gestione delle operazioni da parte di collaboratori figurano sopra, nella parte concernente i provvedimenti organizzativi.
Ovviamente questo articolo dell’ordinanza concerne solo i fornitori di servizi finanziari per i quali operano effettivamente le suddette persone. È altrettanto evidente che la disposizione non interessa soltanto i collaboratori, bensì anche i loro parenti o le persone vicine ai collaboratori per altri motivi. Se così non fosse, la disposizione potrebbe essere facilmente elusa.
4.1.1.3 Registro dei consulenti
Sezione 1: Eccezione all’obbligo di registrazione e assicurazione di responsabilità civile professionale
Art. 31 Eccezione all’obbligo di registrazione
L’eccezione è giustificata dal fatto che i consulenti alla clientela in questione sono sottoposti di fatto alla vigilanza della FINMA tramite i fornitori di servizi finanziari per i quali operano, esattamente come i consulenti alla clientela di una società direttamente sottoposta a una vigilanza prudenziale in Svizzera. L’introduzione, da parte del Consiglio federale, di un’eccezione più ampia all’obbligo di registrazione per i consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari attualmente non viene contemplata, poiché al momento l’UE non garantisce reciprocità e tale obbligo di registrazione è previsto anche negli USA e in Canada.
Art. 32 Assicurazione di responsabilità civile professionale
Capoversi 1 e 2
L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile legale. Di conseguenza, non devono essere assicurate le pretese per violazione degli obblighi di diligenza professionali derivanti da una responsabilità civile contrattuale che va oltre le prescrizioni legali. Le disposizioni della LSerFi e in particolare le pertinenti disposizioni del CO concernenti il mandato definiscono gli obblighi di diligenza professionali rilevanti. Inoltre, è evidente che in conformità al principio di proporzionalità, l’ordinanza non può esigere una copertura assicurativa più estesa di quella solitamente offerta sul mercato. Questo significa, in particolare, che le esclusioni assicurative abituali previste per le operazioni speculative senza il consenso del cliente o per i danni causati intenzionalmente devono rimanere valide anche per la copertura assicurativa prescritta in questa disposizione.
Capoversi 3–5
La somma assicurata di 500 000 franchi per consulente alla clientela dovrebbe essere sufficiente a coprire un danno medio, come una perdita colposa significativa su un investimento patrimoniale. La franchigia dovrebbe essere limitata perché altrimenti verrebbe meno la funzione di protezione dell’assicurazione in caso di insolvenza del consulente alla clientela. Nella stessa ottica, l’obbligo di estensione temporale dell’assicurazione di responsabilità di cui al capoverso 4 concerne i casi in cui, ad esempio, il danno viene scoperto soltanto dopo il fallimento e la liquidazione del consulente alla clientela.