Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

dati dei clienti. Tuttavia, i gestori patrimoniali devono osservare i principi della migliore esecuzione possibile almeno in occasione della consulenza o di una raccomandazione (ad es. riguardo a una banca depositaria o a un broker).

Sezione 5: Clienti professionali

Art. 22

La rinuncia alle disposizioni di tutela della legge concerne i clienti professionali e deve dunque essere documentata in maniera sicura anche nell’interesse del fornitore di servizi finanziari.

4.1.1.2 Organizzazione

Sezione 1: Misure organizzative

In questa sede è opportuno sottolineare, a titolo di premessa, che le disposizioni della LSerFi sull’organizzazione si applicano in linea di principio a tutti i fornitori di servizi finanziari. La legge non esclude alcun fornitore di servizi finanziari dal campo d’applicazione di queste disposizioni né menziona esplicitamente il suo rapporto con le leggi speciali del diritto in materia di vigilanza. In caso di dubbio, pertanto, si dovrà stabilire mediante interpretazione se, ad esempio, le disposizioni della legge sulle banche (LBCR; RS 952.0) o della legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1) prevalgono su quelle della LSerFi. Le stesse considerazioni valgono anche per l’ordinanza. In particolare, la legge non permette di limitare il campo d’applicazione delle disposizioni sull’organizzazione dell’ordinanza a determinati fornitori di servizi finanziari. L’ordinanza deve precisare le disposizioni della legge, ma non può andare oltre.

Art. 23

Disposizioni sull’organizzazione volte a garantire l’esecuzione degli obblighi legali sono già previste nella LIsFi o nella LBCR per i fornitori di servizi finanziari che ne sono assoggettati. Fintanto che esistono queste disposizioni, i fornitori di servizi finanziari interessati non devono soddisfare anche i requisiti previsti dalla presente ordinanza.

Le lettere a–c riprendono le disposizioni legali degli articoli 21 e 22 LSerFi e i relativi commenti formulati nel messaggio, secondo i quali i fornitori di servizi finanziari devono configurare la propria organizzazione in modo da poter garantire il rispetto delle disposizioni della LSerFi. I relativi requisiti si basano naturalmente sulle dimensioni, sulla complessità e sulla forma giuridica del fornitore di servizi finanziari nonché sui servizi offerti da quest’ultimo e sui rischi che ne conseguono. Le direttive interne da definire possono consistere segnatamente in istruzioni, regolamenti, descrizioni dei posti e liste di controllo. I gestori patrimoniali che rivestono la forma di ditte individuali o società di persone non devono evidentemente soddisfare i medesimi requisiti richiesti alle banche a livello organizzativo o in virtù del diritto societario.

I fornitori di servizi finanziari devono definire, in particolare, processi adeguati per la fornitura dei servizi finanziari. Devono inoltre garantire l’osservanza delle disposizioni della LSerFi grazie a una formazione adeguata del loro personale (ovvero di tutte le persone che operano per il fornitore di servizi finanziari e non solo dei collaboratori). La portata della formazione dovrà dipendere dalle prestazioni concrete fornite dai collaboratori e dai requisiti corrispondenti previsti nella LSerFi. Nell’ordinanza non vengono formulate ulteriori precisazioni, poiché ciò sarebbe contrario alla volontà del Parlamento. Di conseguenza, i fornitori di servizi finanziari disporranno di un ampio margine di manovra in questo ambito.