Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

privato o è stata stabilita. Ad esempio, una consulenza telefonica ha luogo fra assenti se il cliente privato decide di concludere un’operazione senza connettersi previamente a Internet e consultare il foglio informativo di base. Per contro, una consulenza in investimenti a distanza è considerata una consulenza fra persone presenti anche in caso di utilizzo di un sistema basato su algoritmi («robo advice») se il foglio informativo di base può essere messo a disposizione del cliente privato prima della decisione di investimento.

Capoversi 2 e 3

I clienti privati devono fornire espressamente il loro consenso oralmente o per iscritto. Un comportamento tacito – come la mancata reazione alle condizioni generali del fornitore di servizi finanziari – non è sufficiente, mentre lo è un modulo standard firmato, come quello utilizzato abitualmente per l’approvazione della corrispondenza via e-mail. Il consenso non deve essere fornito per ogni singola operazione, ma può anche essere generale.

Sezione 2: Appropriatezza e adeguatezza dei servizi finanziari

Art. 16 Rapporti di rappresentanza

La disposizione precisa che le conoscenze e l’esperienza del rappresentante sono determinanti ai fini della verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza, dal momento che anche eventuali decisioni di investimento per conto della persona rappresentata vengono prese dal rappresentante.

Art. 17 Verifica dell’adeguatezza

Nell’ambito della presente disposizione, la nozione di provenienza del reddito non concerne gli aspetti specifici del riciclaggio di denaro, ma piuttosto le circostanze che consentono di desumere con quale certezza e per quale durata si può presuppore un reddito regolare. Anche i rapporti familiari del cliente devono essere chiariti se suscettibili di influenzare le circostanze che il fornitore di servizi finanziari deve accertare.

Come precisato nell’ambito delle deliberazioni parlamentari (cfr. art. 12 ultimo periodo LSerFi), per quanto concerne la gestione patrimoniale e la consulenza in investimenti che tiene conto del portafoglio del cliente, le conoscenze e l’esperienza riguardano la gestione patrimoniale o la consulenza in investimenti in quanto servizi finanziari e non le singole operazioni effettuate o raccomandate in tali contesti.

Oltre ai criteri definiti nell’ordinanza, per determinare gli obiettivi di investimento si considera la consapevolezza del rischio o la percezione del rischio del cliente. Sebbene questo criterio non venga citato separatamente, va da sé che i compiti basilari del fornitore di servizi finanziari comprendono quello di individuare gli indizi secondo cui il cliente non sia in grado di comprendere l’operazione e i rischi connessi ad essa.

Sezione 3: Documentazione e rendiconto

Art. 18 Documentazione

La documentazione può essere standardizzata purché soddisfi i requisiti legali. Il termine previsto riguarda la messa a disposizione della documentazione, ma non il tempo necessario per il recapito al cliente.